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	<title>covid e agricoltura Archivi - Studio Legale Pozzati</title>
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		<title>Coronavirus e attività agricole</title>
		<link>https://studiolegalepozzati.it/coronavirus-e-attivita-agricole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AVV. Mary Pozzati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 15:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[covid e agricoltura]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; La grave emergenza causata dal Covid-19 ha indotto il Governo a sospendere le attività reputate non essenziali. Tutta la filiera agroalimentare e il settore agricolo, ritenuti strategici per l’economia e per il supporto al Paese, continueranno invece ad operare. Pertanto, gli agricoltori professionali, i coltivatori diretti, le aziende agricole sia individuali sia in forma &#8230; <a href="https://studiolegalepozzati.it/coronavirus-e-attivita-agricole/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Coronavirus e attività agricole</span></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://studiolegalepozzati.it/coronavirus-e-attivita-agricole/">Coronavirus e attività agricole</a> proviene da <a href="https://studiolegalepozzati.it">Studio Legale Pozzati</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>La grave emergenza causata dal Covid-19 ha indotto il Governo a sospendere le attività reputate non essenziali. Tutta la filiera agroalimentare e il settore agricolo, ritenuti strategici per l’economia e per il supporto al Paese, continueranno invece ad operare. Pertanto, gli agricoltori professionali, i coltivatori diretti, le aziende agricole sia individuali sia in forma societaria dotate di partita iva, che sono dedite alla coltivazione di terreni della propria azienda o che esercitano la coltivazione di fondi altrui a fronte della stipulazione di contratti di appalto di lavorazioni agricole non subiranno alcun arresto delle loro attività lavorative.</p>
<p>Cerchiamo ora di fornire qualche chiarimento in relazione ai dubbi più diffusi sorti a seguito dall’emanazione delle normative sull’emergenza Covid-19.</p>
<h2></h2>
<h3><strong>I lavoratori e imprenditori in ambito agricolo hanno diritto a un’indennità di solidarietà?</strong></h3>
<p>Nonostante l’attività agroalimentare possa proseguire senza impedimenti formali, il comparto agricolo subirà senza dubbio le conseguenze della crisi economica causata dal fermo del Paese. Si pensi, solo a titolo esemplificativo, all’impossibilità di porre in vendita, per questioni logistiche ovvero di trasporto o a fronte della chiusura dei mercati, verdura e frutta che inevitabilmente rimarrà a marcire nei campi.</p>
<p>Per le ragioni sopra esposte <strong><u>il decreto “Cura Italia” ha previsto un’indennità forfettaria erogata dall’Inps di euro 600,00 non cumulabile con altre indennità e non assegnabile né ai pensionati, né ai liberi professionisti iscritti ad una Cassa Previdenziale come gli agronomi, né a chi percepisce un reddito di cittadinanza</u></strong>.</p>
<p><strong>Prendendo in esame anche il </strong><strong>messaggio n. 1288</strong> <strong>del</strong> <strong>23 marzo 2020 dell’INPS, che fornisce dei chiarimenti attuativi rispetto al decreto, </strong>all’indennità di solidarietà possono accedere:</p>
<ul>
<li><strong>gli operai</strong> nel settore agricolo con contratto <strong>a tempo determinato</strong>, nonché le altre categorie di <strong>lavoratori iscritti negli</strong><strong>elenchi annuali</strong> che nel 2019 abbiano lavorato <strong>almeno 50 giornate</strong> come dipendenti;</li>
<li><strong>i liberi professionisti</strong>con regolare partita Iva attiva al 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata dell&#8217;Inps;</li>
<li><strong>i coltivatori diretti, coloni e mezzadri</strong>iscritti alla Gestione separata dell&#8217;Inps.</li>
</ul>
<p>In relazione a quest’ultimo punto, la formulazione letterale dell’<a href="https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6573C6D71F4F8EC4AC974DBE400FCE549D6F1BB7B82A61DCD53FB843EA077B7414F99CB7EDE41A75B768570ACD5D511A71E6863D799A0BB7A9141065D8BE808B053C2F95701F454F9FA4637043C4D96CC602F31365E8472F6CAE3450FA29C0D3EE25300CB59D60EE3DF6E6FC5A693EA907D1EE80DAA7984AD20AE26D48648E5AE5AADC83513D4AB9F2F"><strong>articolo 28, comma 1, D.L. 28/2020</strong></a>, elenca “<em>lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’</em><strong><em>Ago</em></strong><em>, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, a esclusione della gestione separata</em>”.</p>
<p>La locuzione “<strong>lavoratori autonomi</strong>” <strong>va intesa in senso previdenziale e non</strong> <strong>fiscale</strong><strong>:</strong> ovverosia non si riferisce a soggetti non imprenditori che si obbligano a compiere un’opera o un servizio con <strong>lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione</strong> nei confronti di un committente, ricevendo in cambio un <strong>corrispettivo</strong>.</p>
<p>Non è citata dalla norma in commento la nuova gestione previdenziale <strong>Iap che differisce dai coltivatori diretti e afferisce</strong> <strong>anche</strong> <strong>agli amministratori</strong> <strong>di società agricole</strong>, di talché allo stato non possiamo che escludere questi ultimi dall’indennizzo. Va da sé che sarebbe opportuno fare chiarezza rispetto anche a tale categoria.</p>
<h3></h3>
<h3><strong>I soci di società agricole iscritti a Gestione separata Inps</strong> <strong>possono richiedere l’indennità o è prevista solamente per</strong> <strong>gli imprenditori individuali</strong><strong>?</strong></h3>
<p>Il decreto Cura Italia, a differenza del precedente <a href="https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6573C6D71F4F8EC4AC974DBE400FCE549D6F1BB7B82A61DCD53FB843EA077B7414F99CB7EDE41A75B768570ACD5D511A71E6863D799A0BB7A9141065D8BE808B053C2F95701F454F9FA4637043C4D96CC602F31365E8472F6CAE3450FA29C0D3EE27CD7E79E2F91E6D60019C6D92E2FBC87592FCA05FFCDE0CF16A2F09A7CD636BCE8081DE798591F06">articolo 27 D.L. 18/2020</a>, <strong>non</strong> <strong>fa alcun riferimento al requisito della titolarità di</strong> <strong>partita Iva</strong>. <strong>Ciò induce a ritenere che l’indennizzo</strong> <strong>vada concesso a tutti coloro</strong> <strong>che risultino iscritti</strong> <strong>come soci di società</strong> (quali i partecipanti a Snc artigiane, i soci lavoratori di Srl nonché i <strong>soci di società semplici agricole</strong> <strong>che si occupino della coltivazione del fondo</strong>).</p>
<p><strong>Se possiedo un orto o un piccolo appezzamento di terreno coltivato per usi familiari, posso recarmi a svolgere i lavori agronomici stagionali?</strong></p>
<p>Sono molti gli italiani che coltivano piccoli appezzamenti adibiti ad orto o con ulivi, viti e alberi da frutto. Ancora ci riferiamo a coloro che allevano qualche animale da cortile o da stalla per consumo proprio e della famiglia di carne, uova e latte. Ci riferiamo a una categoria di soggetti che professionalmente esercita tutt’altra attività o che percepisce una pensione che costituisce il suo reddito: si tratta pertanto di <strong>chi è dedica alla coltivazione di piccoli appezzamenti o all’allevamento di pochi animali esclusivamente a titolo di passione personale ed hobby, adibendo il raccolto solo ad uso familiare</strong>.</p>
<p>Malgrado le limitazioni imposte alla circolazione per il contenimento del coronavirus depongano per un divieto rispetto a questi hobbisti di spostarsi, giacché non sono soggetti muniti di partita iva e non si rinvengono tra quelli indicati dalla norma, è da ritenersi indispensabile analizzare la <em>ratio</em> della norma, non soffermandosi esclusivamente al dettato letterale. Appare evidente che l’intento del legislatore sia di preservare il raccolto, nonché accudire e mantenere in vita gli animali. Va da sé che se tale è lo scopo dei decreti-legge, poco conta se le aree agricole e gli allevamenti siano professionali oppure di piccole dimensioni familiari. La <em>ratio</em> è preservare il settore primario, i prodotti alimentari e la sopravvivenza degli animali: per nulla rileva se le quantità siano bastevoli a far fronte solo alle esigenze familiari o di una più vasta comunità.</p>
<p>Per tali ragioni appare logico consentire anche agli “hobbisti” lo spostamento purché giustificato dalla necessità improrogabile di eseguire delle pratiche agronomiche e la cui mancanza possa compromettere il raccolto o, ancor più pacificamente, di evitare la morte degli animali (ad esempio il bisogno quotidiano e indifferibile di fornire viveri ed acqua agli animali).</p>
<h2></h2>
<h3><strong>Occasionalmente presto la mia attività lavorativa gratuita nei fondi di proprietà di mio padre: malgrado l’emergenza covid-19, posso continuare a soccorrerlo?</strong></h3>
<p>Per rispondere a questo quesito analizziamo innanzitutto la normativa di carattere generale preesistente ai decreti della pandemia Covid-19. <strong>L’articolo 74 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, prevede la possibilità in ambito agricolo di fornire prestazioni gratuite di parenti fino al 4° grado</strong>.</p>
<p>La prestazione deve essere svolta in modo occasionale ovvero in modo ricorrente soltanto per un breve periodo di tempo a titolo di aiuto (ad esempio se il parente è malato) e non deve essere inquadrata come rapporto di lavoro né deve essere prevista alcuna iscrizione nella gestione assicurativa di competenza e non va effettuata alcuna comunicazione a riguardo.</p>
<p>Al riguardo la circolare n. 37 del 10 giugno 2013 emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha specificato che la prestazione gratuita tra parenti può essere svolta in modo particolare da chi è già pensionato oppure da chi svolge una prestazione lavorativa a tempo pieno presso un altro datore di lavoro.</p>
<p>Ebbene, l’art. 105 del decreto Cura Italia <strong>prevede l’estensione di prestazioni gratuite fornite anche da parenti fino al 6° grado (anziché fino al 4° grado) per tutto il periodo dell’emergenza</strong>. Sono quindi consentiti gli spostamenti motivati da tale ragione. Va da sé che al termine della pandemia si ritornerà all’applicazione del limite di parentela previgente.</p>
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