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	<title>Servizi legali Archivi - Studio Legale Pozzati</title>
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	<description>A San Bonifacio e Lonigo</description>
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	<title>Servizi legali Archivi - Studio Legale Pozzati</title>
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		<title>Consulenze legali online</title>
		<link>https://studiolegalepozzati.it/servizi/consulenze-legali-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AVV. Mary Pozzati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 11:42:09 +0000</pubDate>
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			<h2 style="text-align:left;" class="themestek-custom-heading " >Servizi legali online</h2>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p>Lo Studio Legale Pozzati fornisce consulenze legali on-line ai visitatori che ne faranno richiesta.</p>
<p>Le istanze saranno soddisfatte in tempi estremamente rapidi una volta concordati modalità ed aspetti economici e previo reperimento di idonee informazioni indispensabili ad affrontare in modo completo ed esaustivo la questione. Ricevuta la richiesta di consulenza o di redazione dell’atto si provvederà ad inviare un preventivo. Lo studio legale richiederà, <strong>limitatamente alle consulenze e ai servizi legali resi integralmente on-line</strong>, la corresponsione anticipata dell’onorario.</p>
<p>L’avvocato Pozzati, pur privilegiando il contatto diretto con il Cliente, ritiene che la professione legale debba essere sempre e costantemente al passo con le nuove tecnologie e le modalità di comunicazione più avanzate, in modo da soddisfare le esigenze di coloro che per i più diversi motivi non siano in grado o non ritengano opportuno recarsi personalmente dall&#8217;avvocato.<br />
Si può richiedere una consulenza legale on-line per avere in tempi brevi un <strong>parere legale scritto</strong> su questioni di qualsiasi natura e ciò può altresì aiutare il cliente a decidere la strategia migliore o  consentirgli di vagliare l&#8217;opportunità e la convenienza di iniziare una controversia giudiziale.</p>
<p>Parimenti, lo Studio Legale Pozzati fornisce assistenza legale on-line per problematiche connesse al diritto di famiglia quali ad esempio <strong>separazioni</strong>, <strong>divorzi</strong> e <strong>questioni ereditarie </strong>o redazione di <strong>dichiarazioni di successione mortis causa</strong>.</p>
<p>La consulenza legale può consistere anche nella redazione di <strong>lettere</strong>, <strong>diffide</strong>, <strong>solleciti di pagamento</strong> che spesso evitano cause lunghe ed onerose per il cliente e che sono facilmente gestibili anche senza un contatto personale.</p>
<p>Infine la consulenza si può concretizzare anche nella stesura di <strong>accordi tra le parti, contratti, atti giudiziari</strong> (quali separazioni consensuali o divorzi congiunti) o <strong>documenti</strong> in genere che richiedano cognizioni tecnico-giuridiche specifiche, purché governabili on-line.</p>
<p>Il servizio va richiesto tramite invio di una e-mail  all’indirizzo <a href="mailto:mp@studiolegalepozzati.it">mp@studiolegalepozzati.it</a> indicando tutti i dati personali del soggetto emittente, la questione in termini più dettagliati possibile. Nel tempo massimo di tre giorni lavorativi riceverete una comunicazione, nel recapito da voi preferito a scelta tra e-mail o fax e che vorrete indicare espressamente, con la quale lo Studio Legale Pozzati manifesterà la propria disponibilità a rilasciarVi il servizio. In caso di accettazione verrà trasmesso un preventivo e le coordinate bancarie ove effettuare il versamento.<br />
Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre dieci giorni a mezzo bonifico bancario. Contestualmente alla presa visione del pagamento si provvederà a rilasciare regolare fattura ed entro i tempi previamente concordati &#8211; che si differenzieranno anche in ragione del servizio richiesto &#8211; si fornirà la consulenza, il parere o l’atto.</p>

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		<title>Eredità e Successioni</title>
		<link>https://studiolegalepozzati.it/servizi/eredita-successioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AVV. Mary Pozzati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 11:37:57 +0000</pubDate>
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			<h2 style="text-align:left;" class="themestek-custom-heading " >Avvocato esperto in eredità e successioni a San Bonifacio, Verona e Vicenza</h2>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p>Lo Studio Legale Pozzati presta la propria attività di assistenza sia giudiziale che stragiudiziale in ambito successorio fornendo gli elementi indispensabili per la redazione di disposizioni testamentarie nel rispetto delle normative vigenti, impugnando disposizioni testamentarie lesive dei diritti degli eredi legittimi, proponendo azioni di riduzione e divisioni ereditarie.  Inoltre l’avvocato Pozzati grazie alla pluriennale esperienza maturata presso un rinomato studio notarile è competente nel seguire tutte le procedure necessarie per la redazione di <strong>dichiarazioni di successione</strong>.</p>
<p>Queste ultime sono un adempimento obbligatorio previsto dalla legge a seguito del decesso di una persona nel caso in cui questa risultasse essere proprietaria di beni immobili (case o terreni).</p>
<p class="nopad"><strong>Per i decessi avvenuti dopo il 3 ottobre 2006</strong>, nell&#8217;asse ereditario deve essere ricompreso anche il patrimonio mobiliare del defunto (es. conti correnti, azioni, fondi d&#8217;investimento, ecc.).</p>
<p>L&#8217;atto di successione deve essere presentato <strong>entro un anno dalla data del decesso</strong> al competente ufficio locale dell&#8217;Agenzia delle Entrate. Dopo aver redatto la successione bisogna procedere anche alla presentazione della voltura presso il Catasto competente per territorio, al fine di aggiornare i registri immobiliari.</p>
<p>Lo Studio Pozzati provvede a tali adempimenti per vostro conto.</p>

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		<title>Responsabilità civile e risarcimento danni</title>
		<link>https://studiolegalepozzati.it/servizi/responsabilita-civile-risarcimento-danni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AVV. Mary Pozzati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 11:35:32 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="themestek-row wpb_row vc_row-fluid vc_custom_1545730722243 themestek-total-col-1 themestek-zindex-0 vc_row container themestek-bgimage-position-center_center">
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			<h2 style="text-align:left;" class="themestek-custom-heading " >Avvocato esperto in responsabilità civile e risarcimento danni a San Bonifacio, Verona e Vicenza</h2>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p>Di sovente il risarcimento del danno trae origine da inadempimento e/o responsabilità. Sempre maggiori appaiono essere le fonti di responsabilità, connesse a colpa o dolo ovvero a omissioni o a comportamenti contrari alla buona fede.</p>
<p>Anche il tema dell’inadempimento, contrattuale o extracontrattuale, rappresenta un aspetto di grande rilevanza, per l’ampia casistica esistente. Tra gli altri, si osservano inadempimenti assoluti o parziali, temporanei o definitivi.</p>
<p>E’ necessario valutare l’eventuale negligenza nell’inadempimento, l’eventuale esistenza di forza maggiore o il caso fortuito. Ogni soggetto ha diritto al risarcimento o all’indennizzo di ogni danno, ingiustamente patito, a causa della condotta altrui od in conseguenza di un rapporto contrattuale (es. polizze assicurative a copertura di infortuni, malattie, incidenti stradali od altri eventi). Anche le spese e competenze legali vengono risarcite dal responsabile. Lo studio presta la sua attività giudiziale e stragiudiziale in materia di infortunistica stradale e responsabilità extracontrattuale in genere: colpa professionale, con particolare riferimento alla responsabilità del medico, responsabilità derivata da cose o animali in custodia, dall’esercizio di attività pericolosa, da rovina di edificio o ancora responsabilità del costruttore per vizi dell’immobile, solo per citare i più noti.</p>
<p>Forse pochi settori del diritto sanno offrire al giurista spunti di approfondimento e soddisfazione tali da stimolarne un continuo aggiornamento quanto la responsabilità civile.<br />
Basti pensare alla responsabilità medica, che si è ritagliata un’area di assoluta specialità e richiede oggi interventi mirati e costante aggiornamento; all’infortunistica stradale, a torto considerata area di scarso interesse giuridico che invece, se seguita con scrupolo, impegna tutte le conoscenze del giurista in tema di risarcimento del danno.<br />
E ancora, alla responsabilità degli insegnanti, alla responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni dei propri dipendenti, a quella dei proprietari di immobili per la rovina degli stessi, alla responsabilità per fatto altrui, conseguente ad attività pericolose o ad attività sportive, e così di seguito.</p>
<p>Quante volte accade che i genitori di un bambino, ospite di un asilo o di una scuola, a fronte del danno patito dal proprio discendente, si accontentino dell’indennizzo (che è concetto ben diverso dal risarcimento) derivante dall’eventuale polizza infortuni stipulata dalla scuola, privandosi in tal modo del vero ed imprescindibile diritto al risarcimento integrale del danno. Spesso accade anche al lavoratore, che nemmeno è a conoscenza della possibilità di chiedere il ristoro del danno al datore di lavoro che abbia omesso doverose cautele a tutela della salute dei suoi dipendenti.</p>
<p>Area di emergente interesse è anche quella del risarcimento danni da immissioni sonore, contro le quali sovente il cittadino si trova indifeso anche per l’inerzia spesso manifestata dalle pubbliche amministrazioni. Pensiamo a titolo di esempio a chi, entrando in luogo aperto al pubblico, inciampi in un ostacolo insidioso, non avvertibile con la normale diligenza del buon padre di famiglia e abbia a dolersene, magari, per un’intera esistenza; a chi utilizzi, senza saperlo, strutture di gioco non a norma e subisca un danno.</p>
<p>Quante insidie, a torto, vengono ogni giorno sopportate da coloro che ne subiscono il pregiudizio.</p>

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		<title>Recupero crediti ed esecuzioni</title>
		<link>https://studiolegalepozzati.it/servizi/recupero-crediti-esecuzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AVV. Mary Pozzati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 11:31:12 +0000</pubDate>
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			<h2 style="text-align:left;" class="themestek-custom-heading " >Avvocato esperto in recupero crediti ed esecuzioni a San Bonifacio, Verona e Vicenza</h2>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p>Il cliente dello studio è <strong>l&#8217;azienda o il privato che abbiano difficoltà al recupero di uno più crediti</strong> per morosità o insolvenza dei propri debitori.</p>
<p><strong>Dopo una preliminare analisi della tipologia di credito</strong>, del rapporto sottostante e della solvibilità del debitore <strong>vengono definite le strategie da adottare per il recupero delle somme.</strong> Tutta l&#8217;attività di recupero del credito è valutata nell&#8217;ottica della convenienza per l&#8217;azienda o il privato.</p>
<p>Solitamente lo studio trasmette un sollecito di pagamento e messa in mora del debitore assegnandogli un termine perentorio per il versamento con l’intento di risolvere stragiudizialmente la controversia. In caso di positivo riscontro al sollecito si <span class="nopad">instaura immediatamente una trattativa</span> <span class="nopad">volta a </span>recuperare il capitale, gli interessi e le spese legali. Nell’ipotesi che il tentativo di recupero stragiudiziale si riveli infruttuoso,  si dà corso all’azione legale più opportuna, in relazione al tipo di credito vantato (controversia ordinaria o ingiunzione di pagamento o atto di precetto).</p>
<p>In caso di persistenza nel mancato pagamento si procederà all’individuazione dei beni  aggredibili quali mobili, immobili, crediti, retribuzioni da lavoro subordinato, pensioni, assicurazioni, conti correnti e in tale occasione lo studio fornirà uno scrupolosa assistenza per il successivo recupero in via esecutiva mediante pignoramento, esecuzione mobiliare o immobiliare o eventuale ricorso per la dichiarazione di fallimento e insinuazione nel passivo.</p>

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		<item>
		<title>Proprietà, diritti reali e possesso</title>
		<link>https://studiolegalepozzati.it/servizi/proprieta-diritti-reali-possesso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AVV. Mary Pozzati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2019 11:28:12 +0000</pubDate>
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			<h2 style="text-align:left;" class="themestek-custom-heading " >Avvocato esperto in proprietà, diritti reali e possesso a San Bonifacio, Verona e Vicenza</h2>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p>Il diritto civile c.d. “ordinario” tratta questioni e problematiche riguardanti la proprietà e i diritti reali, come le servitù o l&#8217;usufrutto, le distanze legali tra costruzioni, i confini, l&#8217;usucapione, la comunione e il possesso.</p>
<p>La proprietà è il diritto per eccellenza: i poteri e le facoltà concesse al proprietario sono ampi, ma non illimitati, dal momento che trovano una restrizione nell’esistenza delle proprietà altrui. Per detta ragione non è infrequente che sorgano conflitti tra proprietà limitrofe per le più varie motivazioni.</p>
<p>Così come spesso possono essere uno spunto per litigi e diatribe comportamenti volti ad impedire ad altri di esercitare il diritto di passaggio (una delle tante <span class="nopad">tipologie di servitù) sul proprio terreno</span> <span class="nopad">oppure il </span>compimento di atti che superano i limiti del proprio diritto. Di conseguenza non è inusuale che una persona sia costretta a chiedere una consulenza al legale per risolvere una situazione di conflittualità che, giorno dopo giorno, può minare anche seriamente la serenità quotidiana e l’esistenza di un suo diritto.</p>
<p>Lo Studio presta attività di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, non solo in ordine alla tutela della proprietà e del possesso, ma altresì in merito allo scioglimento della comunione ereditaria e della comproprietà, in materia di prelazione e di riscatto agrario, per procedimenti di usucapione, di accertamento e di negatoria servitù, di usufrutto, per azioni di rivendicazione, in tema di procedimenti possessori, di nuova opera e di danno temuto e in ogni e qualsivoglia ambito afferente la proprietà.</p>

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		<title>Diritto immobiliare, locazioni e sfratti</title>
		<link>https://studiolegalepozzati.it/servizi/diritto-immobiliare-locazioni-sfratti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AVV. Mary Pozzati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 11:24:03 +0000</pubDate>
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			<h2 style="text-align:left;" class="themestek-custom-heading " >Avvocato esperto in locazioni e sfratti a San Bonifacio, Verona e Vicenza</h2>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p>Lo Studio Pozzati presta i propri servizi di consulenza in qualsiasi operazione immobiliare seppur complessa, anche nel settore commerciale e alberghiero oltre che in quello residenziale.</p>
<p>In particolare lo Studio offre assistenza in ogni fase delle operazioni incentrate sulla acquisizione, dismissione e valorizzazione di immobili, effettuate mediante acquisto diretto ovvero di società immobiliari o tramite fondi; cura gli aspetti legali della struttura finanziaria dell’acquisizione e dei contratti di gestione e locazione. Si occupa altresì di tutte le controversie connesse all’intervento di mediatori immobiliari quali, a mero titolo di esempio, si cita il pagamento della provvigione. Lo Studio presta inoltre la propria attività di assistenza nella stesura e redazione di contratti preliminari di trasferimento immobiliare e di contratti di locazione sia commerciali sia abitativi. Pare il caso di segnalare in tema di locazione che frequentemente si sottovaluta, per esempio, l&#8217;importanza di affidarsi ad un professionista per la stesura del relativo contratto così da porre in essere validi strumenti di difesa preventiva sia per il proprietario, rispetto al possibile abuso del bene locato da parte del conduttore, sia per il conduttore, a fronte dell’inosservanza degli obblighi legislativamente e contrattualmente imposti al locatore.</p>
<p>Nonostante la disciplina sia stata profondamente modificata ad opera della L. 431/98, prevedendo in modo chiaro le tipologie di contratti consentiti dalla legge e le sanzioni per la relativa inosservanza, ancora molta confusione domina la materia.</p>
<p>Lo Studio, pertanto, si prefigge di approfondire sia l’aspetto delicato della stesura dei contratti, personalizzandoli in relazione alle singole esigenze, sia quello della tutela, in sede stragiudiziale e giudiziale, dell’inadempimento contrattuale nonché al contenzioso in materia di sfratto per morosità e per finita locazione.</p>
<p>Non meno interesse riserva inoltre l’esame della responsabilità civile sia del locatore che del conduttore, nonché del condominio e dei singoli condomini nei confronti dei terzi. Il contratto di locazione comporta una ripartizione qualitativa e quantitativa del dovere di custodia in capo al conduttore ed al locatore in relazione all’effettiva disponibilità giuridica, nonché materiale, della cosa, rendendo possibili numerose e differenti regolamentazioni pattizie che si ritiene debbano essere tenute in debito conto già al momento della stesura dei contratti.</p>
<p>Parimenti, l’analisi e l’approfondimento del contenzioso condominiale, per la delicatezza che il trattamento della materia comporta in virtù della peculiarità e della molteplicità delle figure giuridiche coinvolte, comporta costante studio ed aggiornamento. In particolare lo Studio Legale Pozzati si prefigge di fornire il proprio supporto sia al singolo condomino &#8211; al fine di tutelare in modo equilibrato l&#8217;interesse personale rispetto alla gestione della cosa comune &#8211; sia all’amministratore condominiale &#8211; nella prevenzione dei contrasti già in sede assembleare ovvero in sede stragiudiziale e giudiziale &#8211; coadiuvando così l’operato del rappresentante del condominio i cui compiti e responsabilità sono aumentati con il proliferare delle leggi in materia di sicurezza degli impianti, privacy, obblighi tributari, con conseguente ampliamento anche dell’area della responsabilità civile.</p>

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			</item>
		<item>
		<title>Diritto condominiale</title>
		<link>https://studiolegalepozzati.it/servizi/diritto-condominiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AVV. Mary Pozzati]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 09:37:44 +0000</pubDate>
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			<h2 style="text-align:left;" class="themestek-custom-heading " >Avvocato esperto in controversie condominiali a San Bonifacio, Verona, Vicenza e Roma.</h2>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
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			<p>Vivere nella stessa casa, accedere agli stessi servizi, utilizzare i beni comuni crea delle relazioni tra condomini, relazioni non sempre facili che molto spesso sfociano in liti e cause civili avanti ai tribunali. <strong>Le questioni condominiali sono frutto di malintesi o di erronee valutazioni ed i motivi che possono provocare l’insorgere di un contenzioso giudiziale</strong> nell’ambito del condominio sono molti e diversi tra loro.</p>
<p><strong>Rumore, infiltrazioni, occupazioni e uso improprio di parti comuni, difficile convivenza con abitudini e costumi di inquilini stranieri, pulizia e presenza di animali domestici</strong> sono alcuni dei problemi più comuni e diffusi quando si parla di condominio.</p>
<p><strong>Il contenzioso esiste non solo tra condomini, ma anche tra condomini e amministratore dello stabile</strong>: liti sull’approvazione del bilancio condominiale con le relative spese e, soprattutto, le lacune negli interventi di manutenzione e ristrutturazione dell’edificio.</p>
<p>Alcune controversie in materia condominiale rientrano nell’ambito di applicazione della mediazione obbligatoria (D. Lgs. n.28/2010).<strong> La mediazione come risoluzione del contenzioso condominiale è una procedura che ha la finalità di deflazionare il contenzioso giudiziale risolvendo le questioni in quelle situazioni caratterizzate dalla comune appartenenza dei contendenti a un gruppo</strong> o da una durevole relazione sociale, familiare o economica tra gli stessi.</p>
<p>Nel condominio edilizio emerge la comunanza di interessi a più soggetti, quali appunto i condomini, e che costoro trovano negli artt.1117 ss. c.c., ed eventualmente nelle norme del regolamento che essi abbiano approvato o accettato, le forme organizzative e gli strumenti volti a rendere tali interessi autonomamente e distintamente tutelabili.</p>
<p>La giuridicità degli interessi collettivi condominiali non postula, peraltro, la necessaria distinta soggettività del condominio.  <strong>Gli interessi condominiali collettivi coinvolgono tutti i soggetti appartenenti alla compagine condominiale</strong> e ciò porta ad escludere che un singolo condomino possa assumere la titolarità e possa disporre di essi mediante atti di autonomia privata o agire individualmente in giudizio a loro difesa.</p>
<p><strong>Gli interessi condominiali possono consistere in interessi propri dell’organizzazione</strong> in quanto tale, e che non potrebbero, quindi, radicarsi in capo ad un singolo condomino; oppure consistere in <strong>interessi che riguardano in modo omogeneo tutti i membri del gruppo</strong>, ma che sono tutelabili unicamente attraverso la deliberazione dell’assemblea e la rappresentanza dell’amministratore.</p>

		</div>
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		<title>Nullità matrimonio cattolico</title>
		<link>https://studiolegalepozzati.it/servizi/nullita-matrimonio-cattolico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AVV. Mary Pozzati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 11:02:17 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="themestek-row wpb_row vc_row-fluid vc_custom_1545730722243 themestek-total-col-1 themestek-zindex-0 vc_row container themestek-bgimage-position-center_center">
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			<h2 style="text-align:left;" class="themestek-custom-heading " >Avvocato esperto in nullità del matrimonio cattolico a San Bonifacio, Verona e Vicenza</h2>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
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			<p>Preliminarmente si precisa che è corretto riferirsi alla “nullità del matrimonio”, in quanto lo stesso viene dichiarato nullo <em>ab origine</em> a causa di vizi del consenso, ovverosia di cause ostative preesistenti o contestuali al momento della manifestazione del consenso.</p>
<p>Comunemente invece si parla di “annullamento del matrimonio”: si tratta di un’espressione errata, giacché la Chiesa non può annullare un matrimonio costituitosi validamente ed eventuali cause che hanno determinato il successivo fallimento del coniugio non sono rilevanti al fine della declaratoria di nullità.</p>
<p>Quanto segue non vuole essere una esposizione analitica né delle ipotesi che possono determinare la nullità di un matrimonio né della procedura da seguirsi nell’ambito di un processo canonico, ma si intende solamente rappresentare in forma sintetica nozioni idonee ad una prima comprensione dei motivi di nullità e della modalità di svolgimento del processo di nullità matrimoniale, così come sinteticamente esposti e trattati sul sito del Tribunale Ecclesiastico del Triveneto (<a href="http://www.tribunaleecclesiasticotriveneto.it/">http://www.tribunaleecclesiasticotriveneto.it/</a>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un matrimonio <strong>è valido</strong> quando gli sposi si scambiano un <em>consenso</em> idoneo, utilizzando le <em>formalità</em> stabilite, e in assenza di <em>proibizioni</em> particolari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un matrimonio <strong>è nullo</strong> quando chi si sposa, al momento di celebrare le nozze e di esprimere il suo “sì”, cioè il consenso nuziale, per uno o più motivi non può o non vuole dare un consenso da cui nasca una unione coniugale valida. A sommi capi i motivi sono sintetizzabili in tre gruppi:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong>consenso difettoso</strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>     A. Chi si sposa deve avere una volontà sufficientemente <em>libera e consapevole</em> </strong></p>
<ul>
<li>libera da costrizioni, intimidazioni, soggezioni</li>
<li>non gravata da angustie psichiche e da ansie profonde</li>
<li>non abbagliata da inganni, da errori determinanti, da condizioni</li>
</ul>
<p><strong>    B. Chi si sposa deve averne la <em>capacità</em></strong></p>
<ul>
<li>capacità ai rapporti sessuali intimi: il matrimonio è escluso ad esempio in caso di<strong>impotenza, </strong>ovverosia l’incapacità sia maschile che femminile di porre in essere l’atto sessuale per cause sia organiche, quali ad esempio incapacità di erezione del membro o vaginismo, che funzionali , cioè derivanti da cause psichiche, può rendere nullo il matrimonio. Per la dichiarazione di nullità, tuttavia, è necessario inoltre che l’impotenza copulativa sia antecedente al matrimonio, perpetua, assoluta, cioè nei confronti di qualsiasi soggetto, o relativa, ovvero nei confronti soltanto del proprio partner. L’impotenza si dice perpetua quando non è guaribile se non con mezzi illeciti o straordinari, che possano mettere a repentaglio la vita del paziente. La semplice sterilità non è causa di nullità del matrimonio, a meno che la parte sterile abbia tenuto dolosamente nascosta la sua condizione all’altra parte al fine di ottenere il consenso alle nozze, che altrimenti non sarebbe stato prestato.</li>
<li>capacità di assumere e attuare gli obblighi coniugali essenziali</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>     C. Chi si sposa <em>non deve escludere i principi</em>fondamentali del matrimonio</strong></p>
<ul>
<li>non deve escludere di volersi sinceramente sposare, per il bene reciproco</li>
<li>non deve escludere l’indissolubilità</li>
<li>non deve escludere la fedeltà</li>
<li>non deve escludere la disponibilità alla prole</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="2">
<li><strong>assenza delle formalità necessarie</strong></li>
</ol>
<p>Per un cattolico il consenso deve essere manifestato davanti al legittimo ministro della Chiesa (il parroco o un chierico da lui delegato), alla presenza di due testimoni.</p>
<p>3.<strong> presenza di impedimenti oggettivi</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>A. mai dispensabili</em>= per esempio: – Il legame esistente per un precedente matrimonio mai dichiarato nullo da un tribunale cattolico. – Il legame di sangue tra fratello e sorella o tra genitore e figlio. – Il matrimonio seguito ad un omicidio fatto per favorire il nuovo sposalizio.</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>B. dispensabili</em>, su responsabilità dell’Autorità ecclesiastica = per esempio: – L’età minima. – La parentela non strettissima (cugini). – La diversità di religione. – Il vincolo degli ordini sacri o del voto solenne di castità.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Chiunque abbia contratto matrimonio concordatario o religioso ha il diritto di chiedere che il Tribunale Ecclesiastico sottoponga ad esame la validità del proprio matrimonio, anche se è ovvio che lo facciano solo coloro il cui matrimonio è fallito. Chi invece è a conoscenza di avere contratto un matrimonio invalido, ma non è fallito, può chiedere all’Autorità ecclesiastica di convalidarlo.</p>

		</div>
	</div>
<h3 style="text-align:left;" class="themestek-custom-heading vc_custom_1573815624639" >La forma canonica</h3>
<div class="vc_separator wpb_content_element vc_separator_align_center vc_sep_width_10 vc_sep_pos_align_left vc_separator_no_text vc_sep_color_grey" ><span class="vc_sep_holder vc_sep_holder_l"><span  class="vc_sep_line"></span></span><span class="vc_sep_holder vc_sep_holder_r"><span  class="vc_sep_line"></span></span>
</div>
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p>In mancanza dei requisiti formali richiesti al sacerdote celebrante le nozze in caso di delega, il matrimonio può essere dichiarato nullo per difetto di forma.</p>

		</div>
	</div>
		</div>
	</div>
</div>
	</div>
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			<h3 style="text-align:left;" class="themestek-custom-heading vc_custom_1573815677862" >Matrimonio rato e non consumato</h3>
<div class="vc_separator wpb_content_element vc_separator_align_center vc_sep_width_10 vc_sep_pos_align_left vc_separator_no_text vc_sep_color_grey" ><span class="vc_sep_holder vc_sep_holder_l"><span  class="vc_sep_line"></span></span><span class="vc_sep_holder vc_sep_holder_r"><span  class="vc_sep_line"></span></span>
</div>
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p>Secondo il Codice di Diritto Canonico il matrimonio è consumato quando i coniugi, dopo la celebrazione delle nozze, hanno compiuto tra loro, in modo umano, cioè volontariamente e scientemente, un atto idoneo alla generazione della prole. In mancanza i coniugi, o uno soltanto di essi, possono chiedere al Santo Padre la grazia della dispensa dal matrimonio rato, cioè celebrato, ma non consumato.</p>

		</div>
	</div>
<h3 style="text-align:left;" class="themestek-custom-heading vc_custom_1573815711155" >Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità</h3>
<div class="vc_separator wpb_content_element vc_separator_align_center vc_sep_width_10 vc_sep_pos_align_left vc_separator_no_text vc_sep_color_grey" ><span class="vc_sep_holder vc_sep_holder_l"><span  class="vc_sep_line"></span></span><span class="vc_sep_holder vc_sep_holder_r"><span  class="vc_sep_line"></span></span>
</div>
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p>La sentenza di nullità matrimoniale emessa dai Tribunali della Chiesa non viene riconosciuta automaticamente dallo Stato Italiano; pertanto, affinché anche in Italia si abbia il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale occorre esperire il procedimento di delibazione presso la compente Corte d’Appello italiana.</p>
<p>Ciò è previsto dall’art. 8 n. 2 dell’Accordo di Modifica del Concordato Lateranense del 18/02/1984 e del relativo Protocollo Addizionale, ratificato con Legge n. 121/1985.</p>
<p>Una volta ottenuta la delibazione della sentenza canonica, anche in Italia il matrimonio viene riconosciuto nullo; ciò comporta i seguenti effetti:</p>
<ul>
<li>non è più necessario, dopo un anno di separazione, esperire la procedura per il divorzio.</li>
<li>la delibazione della sentenza ecclesiastica, prima che la sentenza di divorzio diventi definitiva, travolge gli effetti patrimoniali della sentenza divorzile.</li>
<li>Viene quindi meno ogni obbligo di solidarietà e di mantenimento verso l’altro coniuge.</li>
<li>Per quanto riguarda invece i figli, la delibazione non pregiudica i loro diritti ed il loro status di figli legittimi. L’obbligo di mantenimento da parte dei genitori rimane pertanto assolutamente inalterato. Sono fatti salvi gli effetti verso i terzi in buona fede e il risarcimento al coniuge incolpevole per matrimonio putativo. La delibazione tuttavia viene negata dalla Corte d’Appello quando ravvisi la contrarietà con l’ordine pubblico italiano e nelle ipotesi delle dispense pontificie per il matrimonio <i>rato e non consumato</i>.</li>
</ul>
<p>Per maggiori approfondimenti consultare il sito del Tribunale Ecclesiastico del Triveneto (<a href="http://www.tribunaleecclesiasticotriveneto.it/">http://www.tribunaleecclesiasticotriveneto.it/</a>) oppure il sito dei Tribunali Ecclesiastici Italiani (<a href="http://www.tribunaliecclesiastici.it/">www.tribunali<b>ecclesiastici</b>.it</a>).</p>

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			</item>
		<item>
		<title>Separazioni e divorzi mediante negoziazione assistita</title>
		<link>https://studiolegalepozzati.it/servizi/separazione-divorzio-negoziazione-assistita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AVV. Mary Pozzati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 09:36:53 +0000</pubDate>
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			<h2 style="text-align:left;" class="themestek-custom-heading " >Avvocato esperto in separazione e divorzio mediante negoziazione assistita a San Bonifacio, Verona e Vicenza</h2>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p><strong>La negoziazione assistita</strong> è una procedura introdotta nel 2016 al fine di deflazionare i tribunali e disincentivare i conflitti con soluzioni concordate.<br />
È possibile utilizzare tale procedura anche in caso di separazione e divorzio <strong>riducendo notevolmente i tempi</strong> rispetto ad un procedimento consensuale/congiunto introdotto presso il Tribunale. In tale procedura <strong>non è nemmeno necessaria la comparizione delle parti avanti al giudice</strong>.<br />
La negoziazione assistita può essere attuata anche in presenza di figli, nonché di proprietà immobiliari comuni tra i coniugi.<br />
Il presupposto essenziale è che i coniugi raggiungano delle condizioni concordate, poiché in caso di conflitto è obbligatorio introdurre un procedimento giudiziale presso il tribunale.<br />
Gli incontri si svolgono in presenza dei difensori che garantiscono che gli accordi rispettino le normative vigenti.<br />
Sarà poi funzione del legale depositare l’atto presso la Procura della Repubblica per il rilascio delle indispensabili autorizzazioni e successivamente occuparsi della trascrizione sull’atto di matrimonio presso il Comune competente.</p>

		</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Diritto di famiglia, separazione, divorzio e minori</title>
		<link>https://studiolegalepozzati.it/servizi/diritto-famiglia-divorzio-minori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AVV. Mary Pozzati]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 10:11:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://cleaningco.themestek.com/?post_type=themestek-service&#038;p=8106</guid>

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										<content:encoded><![CDATA[<div class="themestek-row wpb_row vc_row-fluid vc_custom_1545730722243 themestek-total-col-1 themestek-zindex-0 vc_row container themestek-bgimage-position-center_center">
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			<h2 style="text-align:left;" class="themestek-custom-heading " >Avvocato esperto in diritto di famiglia e divorzio a San Bonifacio, Verona e Vicenza</h2>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p>La pluriennale esperienza nella delicata materia del diritto di famiglia e minorile permette allo Studio Legale Pozzati di fornire attività di consulenza e assistenza legale relativamente a tutte le <strong>problematiche concernenti il mondo della famiglia e degli affetti.</strong></p>
<p><strong>Il diritto di famiglia</strong> è la branca del diritto civile che si occupa della disciplina dei rapporti giuridici esistenti tra le persone che costituiscono la famiglia e segnatamente, delle relazioni di coniugio, di convivenza di fatto, di filiazione, di adozione, di parentela e di affinità. Dall’instaurazione di tali rapporti derivano dei diritti e dei doveri in capo a tutti i membri della famiglia riconosciuti e tutelati dall’ordinamento.</p>

		</div>
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		<div class="wpb_wrapper">
			<p class="nopad">In particolare, si ricorda che <strong>il matrimonio</strong> è l’atto che scaturisce dalla manifestazione di volontà spontaneamente e liberamente espressa dai due contraenti di sesso diverso e il cui effetto è la costituzione dello stato coniugale con la conseguente formazione di una comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi. Con tale atto prendono vita delle obbligazioni di carattere personale ma altresì di natura patrimoniale che si regolamenteranno diversamente a seconda che i contraenti abbiano optato per il regime di comunione o di separazione dei beni. <strong>Il matrimonio rappresenta dunque un atto giuridico</strong> regolato sia dal diritto civile sia dal diritto canonico (se contratto davanti alle Autorità Ecclesiastiche).</p>
<p>E’ fondamentale segnalare che <strong>prima di giungere al divorzio</strong> si deve affrontare un periodo transitorio di <strong>separazione personale dei coniugi che ha la durata di sei mesi se consensuale e un anno se giudiziale</strong> ed ha lo scopo di consentire un ripensamento e un’eventuale riconciliazione. Non ha alcun valore legale la separazione di fatto esistente tra i coniugi, ma non omologata dal Giudice a seguito di un procedimento.</p>
<p>Lo scioglimento ‘definitivo’ del matrimonio invece può avvenire con la morte di uno dei coniugi, con la dichiarazione di morte presunta oppure con il divorzio. Quest’ultimo è stato introdotto e regolamentato dalla Legge n° 898/1970 che prevede che l’Autorità Giudiziaria, una volta esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e dopo che sia trascorso il periodo di separazione personale senza che vi sia stata riconciliazione, accerti la fine della comunione spirituale e materiale tra i coniugi con la modifica dello stato civile di entrambi e la conseguente possibilità di contrarre nuove nozze.</p>
<p><strong>Sia nella fase della separazione sia in quella di divorzio è fondamentale l’intervento dell’avvocato</strong> che avrà l’onere di mediare tra i coniugi in un momento patologico del rapporto in cui la capacità di dialogo è spesso fortemente deteriorata e la tensione raggiunge apici elevati. In questa situazione dolorosa e di alta conflittualità, la presenza di un soggetto terzo e qualificato nel gestire il rapporto &#8211; sia da un punto di vista umano sia giuridico &#8211; sarà propedeutico al raggiungimento di una soluzione che tuteli in modo decoroso e corretto tutte le parti coinvolte (coniugi e figli).</p>
<p><strong>Una separazione consensualmente concordata</strong> presenterà il grande pregio di evitare le lungaggini e la dispendiosità &#8211; in termini di risorse umane ed economiche &#8211; di un procedimento giudiziale giacché darà attuazione ad un accordo intercorso tra le parti seppur realizzato nel pieno rispetto della normativa vigente e dei bisogni di tutti i soggetti coinvolti sia quanto al profilo dei rapporti umani (affidamento dei figli, rapporto con entrambi i genitori) sia quanto ai rapporti patrimoniali (divisione di ogni bene e versamento di una eventuale somma a titolo di mantenimento o di alimenti per il coniuge economicamente più debole e/o per i figli).</p>
<p>Purtroppo non sempre è possibile divenire ad un accordo. Va da sé, che <strong>quando le manifestazioni conflittuali sono così gravi</strong> e i rapporti a tal punto compromessi da essere impossibile un dialogo o ancora si riscontrino gravi pregiudizi nei confronti di un coniuge o della prole, sarà necessario procedere con la presentazione di un <strong>ricorso per separazione giudiziale</strong> rivolgendo direttamente al Giudice le proprie richieste.</p>
<p>Ricorrendone le condizioni, i coniugi posso altresì ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio davanti alla giurisdizione ecclesiastica (<em>Sacra Rota</em>).</p>
<p>Il diritto di famiglia si occupa inoltre della <strong>tutela dei minori</strong> in generale, compresi i figli naturali, ossia i figli nati da genitori non coniugati. Quando all&#8217;interno della famiglia, sia essa legittima o di fatto, sorgono determinate problematiche che possono portare ad esempio alla necessità o opportunità di imporre limitazioni o restrizioni alla potestà di uno o di entrambi i genitori, interviene un organo giurisdizionale particolare, il Tribunale dei Minori, competente peraltro anche per la materia delle adozioni.</p>
<p>Da ultimo, lo Studio ha sviluppato negli ultimi anni particolare attenzione alle problematiche più attuali e crescenti in merito al diritto inerente alle famiglie composte da un membro di nazionalità straniera e pertanto con particolare riferimento alle problematiche relative al diritto privato internazionale.</p>

		</div>
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	</div>
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				<div class="wpb_wrapper">
			<h5 style="text-align:left;" class="themestek-custom-heading " >Problematiche di cui ci occupiamo</h5>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p>A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si citano quali problematiche afferenti al diritto di famiglia:</p>

		</div>
	</div>
<ul class="themestek-list themestek-list-style-icon themestek-list-icon-color- themestek- themestek-icon- themestek-list-textsize- themestek-list-icon-library-fontawesome vc_custom_1573644738180"><li><i class="themestek- fa fa-circle"></i>  <span class="themestek-list-li-content">Separazione</span></li><li><i class="themestek- fa fa-circle"></i>  <span class="themestek-list-li-content">Divorzio</span></li><li><i class="themestek- fa fa-circle"></i>  <span class="themestek-list-li-content">Cessazione della convivenza di fatto (more uxorio)       
</span></li><li><i class="themestek- fa fa-circle"></i>  <span class="themestek-list-li-content">Questioni concernenti l’accertamento del rapporto di filiazione, sia legittima sia naturale</span></li><li><i class="themestek- fa fa-circle"></i>  <span class="themestek-list-li-content">Disconoscimento di paternità</span></li><li><i class="themestek- fa fa-circle"></i>  <span class="themestek-list-li-content">Riconoscimento del figlio naturale</span></li><li><i class="themestek- fa fa-circle"></i>  <span class="themestek-list-li-content">Dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità</span></li><li><i class="themestek- fa fa-circle"></i>  <span class="themestek-list-li-content">Legittimazione dei figli naturali</span></li><li><i class="themestek- fa fa-circle"></i>  <span class="themestek-list-li-content">Affidamento familiare e adozioni</span></li><li><i class="themestek- fa fa-circle"></i>  <span class="themestek-list-li-content">Reclamo legittimità</span></li><li><i class="themestek- fa fa-circle"></i>  <span class="themestek-list-li-content">Contestazione legittimità</span></li><li><i class="themestek- fa fa-circle"></i>  <span class="themestek-list-li-content">Adozione di persone di minore età</span></li><li><i class="themestek- fa fa-circle"></i>  <span class="themestek-list-li-content">Adozione di persone di maggiore età</span></li><li><i class="themestek- fa fa-circle"></i>  <span class="themestek-list-li-content">Amministrazione di sostegno di soggetto da tutelare</span></li></ul>		</div>
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