Avvocato esperto in nullità del matrimonio cattolico a San Bonifacio, Verona e Vicenza

Preliminarmente si precisa che è corretto riferirsi alla “nullità del matrimonio”, in quanto lo stesso viene dichiarato nullo ab origine a causa di vizi del consenso, ovverosia di cause ostative preesistenti o contestuali al momento della manifestazione del consenso.

Comunemente invece si parla di “annullamento del matrimonio”: si tratta di un’espressione errata, giacché la Chiesa non può annullare un matrimonio costituitosi validamente ed eventuali cause che hanno determinato il successivo fallimento del coniugio non sono rilevanti al fine della declaratoria di nullità.

Quanto segue non vuole essere una esposizione analitica né delle ipotesi che possono determinare la nullità di un matrimonio né della procedura da seguirsi nell’ambito di un processo canonico, ma si intende solamente rappresentare in forma sintetica nozioni idonee ad una prima comprensione dei motivi di nullità e della modalità di svolgimento del processo di nullità matrimoniale, così come sinteticamente esposti e trattati sul sito del Tribunale Ecclesiastico del Triveneto (http://www.tribunaleecclesiasticotriveneto.it/).

 

Un matrimonio è valido quando gli sposi si scambiano un consenso idoneo, utilizzando le formalità stabilite, e in assenza di proibizioni particolari.

 

Un matrimonio è nullo quando chi si sposa, al momento di celebrare le nozze e di esprimere il suo “sì”, cioè il consenso nuziale, per uno o più motivi non può o non vuole dare un consenso da cui nasca una unione coniugale valida. A sommi capi i motivi sono sintetizzabili in tre gruppi:

 

  1. consenso difettoso

 

     A. Chi si sposa deve avere una volontà sufficientemente libera e consapevole

  • libera da costrizioni, intimidazioni, soggezioni
  • non gravata da angustie psichiche e da ansie profonde
  • non abbagliata da inganni, da errori determinanti, da condizioni

    B. Chi si sposa deve averne la capacità

  • capacità ai rapporti sessuali intimi: il matrimonio è escluso ad esempio in caso diimpotenza, ovverosia l’incapacità sia maschile che femminile di porre in essere l’atto sessuale per cause sia organiche, quali ad esempio incapacità di erezione del membro o vaginismo, che funzionali , cioè derivanti da cause psichiche, può rendere nullo il matrimonio. Per la dichiarazione di nullità, tuttavia, è necessario inoltre che l’impotenza copulativa sia antecedente al matrimonio, perpetua, assoluta, cioè nei confronti di qualsiasi soggetto, o relativa, ovvero nei confronti soltanto del proprio partner. L’impotenza si dice perpetua quando non è guaribile se non con mezzi illeciti o straordinari, che possano mettere a repentaglio la vita del paziente. La semplice sterilità non è causa di nullità del matrimonio, a meno che la parte sterile abbia tenuto dolosamente nascosta la sua condizione all’altra parte al fine di ottenere il consenso alle nozze, che altrimenti non sarebbe stato prestato.
  • capacità di assumere e attuare gli obblighi coniugali essenziali

 

     C. Chi si sposa non deve escludere i principifondamentali del matrimonio

  • non deve escludere di volersi sinceramente sposare, per il bene reciproco
  • non deve escludere l’indissolubilità
  • non deve escludere la fedeltà
  • non deve escludere la disponibilità alla prole

 

  1. assenza delle formalità necessarie

Per un cattolico il consenso deve essere manifestato davanti al legittimo ministro della Chiesa (il parroco o un chierico da lui delegato), alla presenza di due testimoni.

3. presenza di impedimenti oggettivi

 

A. mai dispensabili= per esempio: – Il legame esistente per un precedente matrimonio mai dichiarato nullo da un tribunale cattolico. – Il legame di sangue tra fratello e sorella o tra genitore e figlio. – Il matrimonio seguito ad un omicidio fatto per favorire il nuovo sposalizio.

B. dispensabili, su responsabilità dell’Autorità ecclesiastica = per esempio: – L’età minima. – La parentela non strettissima (cugini). – La diversità di religione. – Il vincolo degli ordini sacri o del voto solenne di castità.

 

Chiunque abbia contratto matrimonio concordatario o religioso ha il diritto di chiedere che il Tribunale Ecclesiastico sottoponga ad esame la validità del proprio matrimonio, anche se è ovvio che lo facciano solo coloro il cui matrimonio è fallito. Chi invece è a conoscenza di avere contratto un matrimonio invalido, ma non è fallito, può chiedere all’Autorità ecclesiastica di convalidarlo.

La forma canonica

In mancanza dei requisiti formali richiesti al sacerdote celebrante le nozze in caso di delega, il matrimonio può essere dichiarato nullo per difetto di forma.

Matrimonio rato e non consumato

Secondo il Codice di Diritto Canonico il matrimonio è consumato quando i coniugi, dopo la celebrazione delle nozze, hanno compiuto tra loro, in modo umano, cioè volontariamente e scientemente, un atto idoneo alla generazione della prole. In mancanza i coniugi, o uno soltanto di essi, possono chiedere al Santo Padre la grazia della dispensa dal matrimonio rato, cioè celebrato, ma non consumato.

Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità

La sentenza di nullità matrimoniale emessa dai Tribunali della Chiesa non viene riconosciuta automaticamente dallo Stato Italiano; pertanto, affinché anche in Italia si abbia il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale occorre esperire il procedimento di delibazione presso la compente Corte d’Appello italiana.

Ciò è previsto dall’art. 8 n. 2 dell’Accordo di Modifica del Concordato Lateranense del 18/02/1984 e del relativo Protocollo Addizionale, ratificato con Legge n. 121/1985.

Una volta ottenuta la delibazione della sentenza canonica, anche in Italia il matrimonio viene riconosciuto nullo; ciò comporta i seguenti effetti:

  • non è più necessario, dopo un anno di separazione, esperire la procedura per il divorzio.
  • la delibazione della sentenza ecclesiastica, prima che la sentenza di divorzio diventi definitiva, travolge gli effetti patrimoniali della sentenza divorzile.
  • Viene quindi meno ogni obbligo di solidarietà e di mantenimento verso l’altro coniuge.
  • Per quanto riguarda invece i figli, la delibazione non pregiudica i loro diritti ed il loro status di figli legittimi. L’obbligo di mantenimento da parte dei genitori rimane pertanto assolutamente inalterato. Sono fatti salvi gli effetti verso i terzi in buona fede e il risarcimento al coniuge incolpevole per matrimonio putativo. La delibazione tuttavia viene negata dalla Corte d’Appello quando ravvisi la contrarietà con l’ordine pubblico italiano e nelle ipotesi delle dispense pontificie per il matrimonio rato e non consumato.

Per maggiori approfondimenti consultare il sito del Tribunale Ecclesiastico del Triveneto (http://www.tribunaleecclesiasticotriveneto.it/) oppure il sito dei Tribunali Ecclesiastici Italiani (www.tribunaliecclesiastici.it).

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