La modifica dell’assegno di separazione, regolato da una sentenza (in caso di separazione giudiziale) ovvero dagli accordi omologati (in caso di separazione consensuale), può domandarsi alternativamente o con la speciale procedura prevista dall’art. 710 c.p.c., o contestualmente alla proposizione del ricorso di divorzio. Va naturalmente da sé che se la modifica viene chiesta nel ricorso per divorzio, la successiva proposizione di un ricorso exart. 710 c.p.c. è preclusa dal divieto del ne bis in idem. Leggi




