L’interesse dei figli, il vero centro dell’assegnazione della casa familiare

L’istituto dell’assegnazione della casa familiare[1] è regolato dall’art. 337 sexies del Codice civile. Si tratta di un provvedimento con il quale il giudice definisce l’ambiente familiare in cui verranno a collocarsi i figli della coppia dopo la crisi.

Esso non viene concepito come una forma di mantenimento del coniuge più debole o come un’obbligazione pecuniaria derivante da separazione e/o divorzio, bensì come un modo per assicurare al genitore che trascorre più tempo con i figli il godimento della casa[2]. Come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 308 del 2008, l’assegnazione della casa familiare non si fonda più sul criterio dell’affidamento della prole (questo sin dalle modiche apportate alla precedente formulazione della norma, contenuta nell’art. 155 quater c.c.), ma viene condizione agli interessi dei figli.

Per questo motivo, l’assegnazione si qualifica come realizzazione di un principio di rango costituzionale, quello della responsabilità genitoriale, enucleato nell’art. 30 Cost. Il mantenimento e l’educazione dei figli sono obblighi gravanti su ciascun genitore ed essi comportano anche la “predisposizione e conservazione dell’ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole. Sotto tale profilo, l’obbligo di mantenimento si sostanzia, quindi, nell’assicurare ai figli la idoneità della dimora, intesa quale luogo di formazione e sviluppo della personalità psico-fisica degli stessi” (Corte cost. n. 308 del 2008, 3.1 cons. dir.).

Generalmente, l’assegnazione viene comunque decisa partendo dalla sussistenza in capo al genitore richiedente di un titolo di proprietà dell’immobile o di titolo di altra natura (es: comodato)[3]. Del resto, tale istituto può configurarsi anche come strumento per riequilibrare i rapporti economici tra i coniugi, in quanto il giudice ne terrà conto ad esempio nella definizione dell’assegno divorzile (come per altro viene evidenziato nel primo comma, seconda parte, dello stesso art. 337 sexies c.c. In ogni caso, è bene evidenziare che la Corte di Cassazione (Cass. n. 22266 del 2020) ha ribadito che le ragioni dei genitori possono essere valutate e prese in considerazione dal giudice per l’assegnazione solo fintanto che non si pongano in conflitto con quanto necessario per salvaguardare i minori. In sostanza, non possono porsi in contrasto con il best interest of the child o supremo interesse del minore (affermato non solo in Costituzione, ma in molte fonti di rango europeo ed internazionale, a partire dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989).

L’assegnazione viene descritta, grazie alla riforma introdotta dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, come un istituto flessibile, suscettibile di adeguarsi alle nuove esigenze che il minore potrebbe maturare nel corso del tempo. Laddove il genitore assegnatario dovesse contrarre nuovo matrimonio o convivere more uxorio (fuori dal matrimonio) oppure cessare di vivere nella casa in questione, il giudice non andrà automaticamente a revocare l’assegnazione, ma dovrà, in via preliminare, verificare quale sia la decisione più confacente al minore e alle sue esigenze di vita (Corte cost. n. 379 del 2007, n. 356 del 1994 e n. 87 del 2007).

La decadenza dall’assegnazione non consegue quindi di diritto al verificarsi di determinate circostanze indicate dalla norma, ma sono subordinate ad una verifica in concreto dell’interesse della prole, mantenendosi così in linea con il c.d. statuto costituzionale del minore contenuto negli artt. 30-31 Cost.

Il tema è tornato di recente ad attirare l’attenzione della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha finito, in ogni caso, per confermare un orientamento ormai piuttosto consolidato.
La Cassazione qualifica come elemento centrale e fondamentale dell’assegnazione della casa familiare l’interesse dei figli, a cui va data priorità rispetto alle necessità economiche del genitore. E’ il figlio, minore o maggiorenne non autosufficiente, il vero e proprio destinatario della casa familiare, e ciò a prescindere delle condizioni economiche, magari anche di difficoltà, del genitore collocatario.

La questione è stata affrontata, per l’appunto, in due ordinanze dello scorso maggio.

Nell’ordinanza n. 13138 del 13 maggio 2025, la Cassazione ha affermato che la casa familiare non può essere assegnata al genitore richiedente laddove i figli non abitino stabilmente in quell’immobile, anche qualora essi abbiano espresso il desiderio di farvi ritorno in futuro. In tal caso, verrebbe meno uno dei presupposti essenziali per l’assegnazione vale a dire la convivenza tra genitore e prole.

Non è altresì possibile assegnare la casa nel caso di richiesta fondata sulla temporanea situazione di difficoltà economica in cui si sta trovando il genitore che avanza l’istanza.

Il medesimo orientamento interpretativo è confermato nell’ordinanza n. 12249 del 9 maggio 2025, la quale compie alcune interessanti osservazioni sulle finalità dell’istituto codicistico. Lo scopo dell’assegnazione viene individuato nel garantire al figlio la permanenza nel luogo in cui ha stabilito i propri affetti e il centro della propria vita, evitando stravolgimenti che possano impattare sul suo sano e corretto sviluppo. Anche in questo provvedimento, la Corte di Cassazione ha escluso che i bisogni del genitore richiedente possano in qualche modo condizionare la decisione del giudice.

Da quanto affermato dalla Suprema Corte, è chiaro che l’interesse del figlio, quale titolare di una sorta di diritto alla continuità abitativa[4], deve essere il faro che guida le scelte relative all’assegnazione della casa. Ne consegue quindi che non possano prevalere su questo eventuali bisogni e necessità dei genitori, che possono eventualmente essere considerati ai fini dell’applicazione di altri istituti (es: assegno divorzile, assegno di mantenimento). La conservazione dell’habitat domestico, inteso come “centro degli affetti […] e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare” è il primo elemento per individuare il genitore a cui sia preferibile affidare la casa, anche nell’ipotesi in cui si sia allontanato dalla stessa prima della introduzione del giudizio (Cass. civ. n. n. 32231 del 2018).

Nel caso in cui, nel corso del tempo, il minore dovesse diventare economicamente autosufficiente o, in ogni caso, non abbisognasse più di quella abitazione, potrà venir ordinato al coniuge assegnatario il rilascio dell’immobile, poiché è venuta meno la ragion d’essere dell’istituto.

L’assegnazione della casa può cessare anche nell’ipotesi in cui il genitore assegnatario smetta di convivere con la propria prole. Infatti, “nessun provvedimento di assegnazione di porzioni di casa familiare, ovvero di altre unità immobiliari che non costituiscono habitat dei figli, può rendersi in favore del genitore non convivente con la prole, restando estranea, nella fattispecie, ogni valutazione relativa alla ponderazione degli interessi di natura solo economica o abitativa dei genitori” (Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.12249 del 09/05/2025).

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Bibliografia e sitografia:

https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/separazione-spetta-casa-familiare-figli-vivono-altrove-condizione/5527.html

https://www.misterlex.it/cassazione-civile/2025/12249/

Commento art. 337 sexies c.c. (codice LaTribuna, ed. 2025, a cura di Luigi Tramontano).

Corte cost. n. 308 del 29 luglio 2008 in cortecostituzionale.it 

  1. Delli Priscoli, L’assegnazione della casa famiglia, in https://www.scuolamagistratura.it/

https://www.studiolegalefabrizi.it/assegnazione-della-casa-familiare-a-chi-spetta-e-perche/

https://www.aiaf-avvocati.it/articolo/2064/l-assegnazione-della-casa-familiare-si-estende-anche-a-mobili-ed-arredi

Cass.civ. sez. I ord. 25 giugno 2025 n.17095

  1. Vassallo, L’esecuzione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, in Rivista AIAF, n. 2, 2020, pp. 149-155.

https://www.aiaf-avvocati.it/articolo/1455/l-assegnazione-della-casa-coniugale-risponde-all-effettivo-interesse-della-prole

[1] Intesa estensivamente dalla giurisprudenza di legittimità. Dapprima in Cass. 7865 del 1994, ma anche in n. 16691/2024, viene identificata non solo con l’immobile in cui si svolge la vita familiare, ma anche con i mobili, gli arredi, i servizi e le pertinenze.

[2] Trattasi di un “un atipico diritto personale di godimento (e non un diritto reale), previsto nell’esclusivo interesse dei figli e non nell’interesse del coniuge affidatario” secondo la giurisprudenza di legittimità, come indicato in G. Vassallo, L’esecuzione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, in Rivista AIAF, n. 2, 2020, pp. 149-155.

[3] Cass. 20139/2013: “in tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può legittimamente imporre a carico di un genitore, quale modalità di adempimento dell’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, il pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare, trattandosi di voce di spesa sufficientemente determinata e strumentale alla soddisfazione delle esigenze in vista delle quali detto obbligo è disposto”.

[4] Per altro di recente, la Corte costituzionale (sentenze nn. 79 e 44 del 2020) ha stabilito che il diritto all’abitazione (a prescindere da quale abitazione si tratti) «rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» ed è compito dello Stato garantirlo. Pur non essendo espressamente previsto dalla Carta fondamentale, deve dunque essere incluso nel catalogo dei diritti inviolabili. Ne consegue che, sebbene le ragioni del coniuge non possano definire di per sé la scelta relativa all’assegnazione della casa familiare, l’eventuale mancanza di una casa per colui che presente richiesta di assegnazione non può essere messa in secondo piano. Nella maggior parte dei casi viene assegnata al coniuge affidatario (o collocatario) prevalente o esclusivo dei figli, ma potrebbe accadere che il genitore affidatario in percentuale minoritaria sia privo di un’abitazione e quindi possa risultare assegnatario della casa familiare per disporre, nel tempo in cui i figli gli sono affidati, di un luogo in cui tenerli con sé.

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