In presenza di più comproprietari di un immobile, l’azione di sfratto (sia per morosità sia per finita locazione) non richiede né il consenso unanime né quello della maggioranza dei comproprietari. 

La questione va inquadrata alla luce della disciplina della comunione (artt. 1100 ss. c.c.) e della natura giuridica dell’azione di sfratto. Ai sensi dell’art. 1105 c.c., le decisioni relative all’ordinaria amministrazione del bene comune sono assunte a maggioranza, mentre gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione o di disposizione richiedono il consenso di tutti i partecipanti (art. 1108 c.c.). Tuttavia, tali norme regolano principalmente i rapporti interni tra i comproprietari e non incidono automaticamente sulla legittimazione ad agire verso i terzi. 

 

La giurisprudenza di legittimità è costante nel qualificare l’azione di sfratto come atto di ordinaria amministrazione e di conservazione del bene comune. 

Lo sfratto, infatti, non comporta alcuna alienazione del diritto di proprietà né una modificazione della destinazione del bene, ma è finalizzato a tutelare la disponibilità e la redditività dell’immobile o a ripristinarne il possesso in caso di inadempimento del conduttore. 

Proprio per questa sua natura, l’azione di sfratto rientra tra quelle iniziative che ciascun comproprietario può legittimamente intraprendere anche individualmente. 

La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui ciascun comproprietario è autonomamente legittimato ad agire per la tutela del bene comune, anche senza il consenso degli altri, quando si tratti di atti conservativi o di ordinaria amministrazione. 

Ne consegue che anche un solo comproprietario può intimare lo sfratto al conduttore, e quest’ultimo non può eccepire validamente il difetto di legittimazione attiva per mancato consenso degli altri comunisti. L’azione si considera proposta nell’interesse della comunione e i suoi effetti giuridici si estendono a tutti i comproprietari.

 

Neppure il fatto che il contratto di locazione sia stato stipulato e sottoscritto da tutti i comproprietari fa venir meno tale principio: ciascuno di essi conserva una legittimazione disgiunta ad agire per lo sfratto. Eventuali contrasti tra comproprietari, compreso il dissenso espresso di alcuni rispetto all’iniziativa giudiziaria, rilevano esclusivamente sul piano dei rapporti interni alla comunione e possono dar luogo, al più, a rimedi quali l’azione di regolamento o il risarcimento del danno, ma non incidono sulla validità e sull’ammissibilità dello sfratto nei confronti del conduttore, salvo che sia dimostrato un concreto pregiudizio per la comunione. In conclusione, nel sistema del diritto civile italiano, per promuovere lo sfratto di un immobile in comproprietà non è necessaria la maggioranza dei comproprietari né l’unanimità: è sufficiente l’iniziativa di anche uno solo di essi, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione e di conservazione del bene comune.

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La prelazione agraria era storicamente riservata ai coltivatori diretti, e da ciò derivava l’impossibilità di riconoscere questo diritto alle società agricole, che non possono avere tale qualifica, riservata alle persone fisiche. La situazione è cambiata con la riforma dell’impresa agricola e le modifiche successive. Oggi esistono infatti alcuni casi in cui la prelazione agraria spetta anche alla società agricole.

Anzitutto, hanno diritto alla prelazione agraria le società agricole di persone in cui almeno la metà dei soci ha la qualifica di coltivatore diretto. La riforma dell’impresa agricola (d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal d.lgs.27 maggio 2005, n. 101) ha infatti previsto il diritto di prelazione per l’acquisto dei terreni condotti in affitto o confinanti alle società agricole di persone (società semplici, s.n.c., s.a.s.) in cui almeno la metà dei soci è in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 2188 e seguenti del codice civile. In questo caso, dunque, deve essere presente un collegamento con la figura del coltivatore diretto, a cui era tradizionalmente riservato il diritto di prelazione. Ciò che conta è il numero dei soci, indipendentemente dalla loro quota di partecipazione, poiché il legislatore non ha fatto riferimento alla metà del capitale sociale, ma alla metà dei soci (da calcolare dunque per teste).
È inoltre espressamente previsto che la qualifica di coltivatore diretto deve risultare dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 2188 e seguenti del codice civile, un requisito che non è invece richiesto per l’esercizio del diritto di prelazione da parte del coltivatore diretto quale persona fisica. Ricordiamo infatti che la giurisprudenza consolidata sulla prelazione agraria ritiene irrilevante, ai fini della qualifica di coltivatore diretto, l’iscrizione al registro delle imprese, come in altri albi o elenchi, facendo riferimento solo all’esercizio di fatto dell’attività agricola.


Il diritto di prelazione dell’affittuario spetta inoltre alle cooperative agricole di coltivatori della terra (art. 16 della legge 14 agosto 1971 n. 817). In questo caso imprenditore agricolo è la cooperativa, non i singoli soci, che possono anche non essere coltivatori diretti ma braccianti agricoli (Cass. 18 giugno 1996 n. 5577; Cass. 13 gennaio 1986, n. 151). La lettera della legge fa riferimento solo al diritto di prelazione dell’affittuario, richiamando espressamente l’art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e tale è l’opinione prevalente, ma alcuni interpreti ritengono che si applichi anche alla prelazione del confinante (art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817).

Il diritto di prelazione agraria è stato poi esteso alle cooperative di imprenditori agricoli che utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico (considerate imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 22), quando almeno la metà degli amministratori e dei soci è in possesso della qualifica di coltivatore diretto, come risultante dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile (art. 7-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, introdotto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116).
In questo caso la legge fa espresso riferimento al diritto di prelazione di cui all’art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e all’art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, pertanto a questo tipo di cooperative agricole spetta il diritto di prelazione sia quale affittuario, sia quale confinante. Anche qui il legislatore ha fatto espresso riferimento all’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese quale criterio per verificare la qualifica di coltivatore diretto, confermando una tendenza che potrebbe in futuro influenzare la giurisprudenza anche al di fuori dei casi in cui l’iscrizione al registro delle imprese è specificamente richiamata.

La giurisprudenza, in conformità all’interpretazione della dottrina prevalente, ha sinora ritenuto che non si possa applicare alle società agricole la norma che estende il diritto di prelazione del confinante all’imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola (art. 1, terzo comma, della legge 28 luglio 2016, n. 154, che ha introdotto il numero 2-bis nel primo comma dell’art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817). Il riferimento generico all’imprenditore agricolo professionale sembra comprendere anche le società agricole, che come è noto possono ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, ma la norma che estende il diritto di prelazione richiede espressamente che l’imprenditore agricolo professionale sia “iscritto nella previdenza agricola”, e questa è una caratteristica specifica delle persone fisiche, che manca alle società.
La giurisprudenza di legittimità ha dunque affermato che le società agricole, pur avendo la qualifica di imprenditore agricolo professionale, non possono beneficiare del diritto di prelazione agraria per l’acquisto dei fondi confinanti (Cass. 27 novembre 2023, n. 32917).
Tale conclusione risulta in linea con l’orientamento, pacifico in giurisprudenza, secondo cui le ipotesi di prelazione e riscatto agrari sono considerate “tassative”, “di stretta interpretazione” e “non suscettibili di interpretazione estensiva” (si vedano, per esempio, Cass. 7 agosto 2023, n. 23989; Cass. 25 marzo 2016, n. 5952)
La discussione è stata riaperta dalla recente legge sull’imprenditoria agricola giovanile. L’art. 8 della legge 15 marzo 2024, n. 36, dispone infatti che ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione di cui all’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, sono preferiti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 della legge 15 marzo 2024, n. 36, con priorità, tra di essi, nell’ordine, per quelli di cui alla lettera a), alla lettera b) e alla lettera c), e, a parità di condizioni, il soggetto che è in possesso di conoscenze e competenze adeguate ai sensi della normativa europea e della normativa nazionale di attuazione.
La legge fa dunque riferimento alle società di persone e società cooperative in cui almeno la metà dei soci è costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti (lettera b) e alle società di capitali in cui almeno la metà del capitale sociale è sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti (lettera c) per attribuire loro una preferenza rispetto agli altri soggetti confinanti.
Questa disposizione sembra essere frutto di un difetto di coordinamento del legislatore, che ha richiamato la definizione di impresa agricola giovanile introdotta ai fini delle agevolazioni fiscali, ma non si può escludere che sia interpretata in modo tale da estendere il diritto di prelazione del confinante a soggetti a cui in precedenza tale diritto non spettava. 
La formulazione della legge, dunque, potrebbe attribuire il diritto di prelazione del confinante alle società agricole aventi i requisiti di impresa agricola giovanile, facendo coincidere i requisiti per il diritto di prelazione con quelli previsti per la preferenza. In mancanza di un intervento interpretativo del legislatore, questi dubbi potranno essere risolti solo dalla giurisprudenza.

Il diritto di prelazione agraria conferisce ai soggetti interessati il privilegio di essere preferiti in caso di vendita di un fondo agricolo. 

Da un lato, troviamo la prelazione riconosciuta all’affittuario del fondo offerto in vendita (art. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590); dall’altro, quella del proprietario del fondo confinante con quello in vendita (art. 7 della Legge 14 agosto 1971, n. 817).

Pertanto, questo diritto di prelazione, tradizionalmente assegnato al Coltivatore Diretto, può manifestarsi sia nel caso in cui l’interessato sia affittuario del fondo oggetto di vendita (ai sensi dell’art. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590), sia se è il proprietario del fondo confinante con quello in vendita (ai sensi dell’art. 7 della Legge 14 agosto 1971, n. 817).

La riforma dell’impresa agricola ha esteso tale diritto anche alle società agricole di persone (società semplici, Snc, Sas), a condizione che almeno la metà dei soci detenga la qualifica di Coltivatore Diretto (D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101).

Successivamente, il diritto di prelazione agraria per l’acquisto del fondo confinante è stato ampliato agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) iscritti nella gestione previdenziale agricola dell’INPS. Tale modifica, sancita dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154, ha introdotto il numero 2-bis nel primo comma dell’art. 7 della Legge 14 agosto 1971, n. 817, prevedendo appunto che nel caso di cessione di un fondo confinante il diritto di prelazione spetti anche “all’imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti”.

Tuttavia, è importante notare che agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) iscritti nella gestione previdenziale agricola dell’INPS è riconosciuto il diritto di prelazione solo in qualità di proprietari del fondo confinante e non come affittuari del fondo offerto in vendita.

Quindi nel corso degli anni, la prelazione agraria, tradizionalmente riservata ai Coltivatori Diretti, ha subito importanti evoluzioni normative che ne estendono la portata. Le società agricole, inizialmente escluse a causa della mancanza della qualifica di Coltivatore Diretto, possono oggi accedere a questo diritto in specifiche circostanze.

Le società agricole di persone, con almeno la metà dei soci qualificati come Coltivatori Diretti, possono esercitare il diritto di prelazione, come stabilito dalla riforma dell’impresa agricola del 2004 e le relative modifiche del 2005. Questa connessione al Coltivatore Diretto è basata sul numero di soci anziché sulla quota di partecipazione al capitale sociale.

Affinché una società sia considerata agricola, deve avere come oggetto esclusivo l’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 c.c., la ragione sociale deve includere l’indicazione “società agricola”, e almeno un socio deve possedere la qualifica di Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale. Tuttavia, questo diritto non si estende a tutte le società agricole di persone, ma solo a quelle in cui almeno la metà dei soci è Coltivatore Diretto. Le società di capitali sono sempre escluse, indipendentemente dalla presenza di Coltivatori Diretti.

Le cooperative agricole di coltivatori della terra hanno diritto di prelazione, anche se i singoli soci possono non essere Coltivatori Diretti, ma braccianti agricoli. La legge fa riferimento esplicito solo al diritto di prelazione dell’affittuario, anche se alcuni interpreti ritengono che si possa applicare anche alla prelazione del confinante.

Inoltre, le cooperative di imprenditori agricoli, che utilizzano prevalentemente i prodotti dei soci, possono esercitare il diritto di prelazione. Tuttavia, questo diritto è limitato alle situazioni in cui almeno la metà degli amministratori e dei soci è in possesso della qualifica di Coltivatore Diretto.

Contrariamente, le società agricole di capitali non possono beneficiare del diritto di prelazione esteso agli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella previdenza agricola.

L’orientamento della giurisprudenza in materia di prelazione agraria in capo alle società di capitali

La giurisprudenza, in base ad un orientamento ormai consolidato, ha indicato che le ipotesi di prelazione-riscatto devono essere considerate “tassative” e di “stretta interpretazione”, pertanto non suscettibili di interpretazioni estensive.

Nel caso della prelazione agraria dell’affittuario, originariamente spettante al Coltivatore Diretto, o nel caso della prelazione del confinante, ove la prelazione spettava al Coltivatore Diretto proprietario del fondo confinante, con l’introduzione del comma 2-bis all’art. 7 della Legge 817/1971 è stato esteso tale diritto anche all’Imprenditore Agricolo Professionale iscritto alla corrispondente gestione previdenziale.

Il D.Lgs. 99/2004, con l’articolo 2, comma 3, ha quindi esteso il medesimo diritto anche “alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 e seguenti del Codice Civile”.

Per quanto concerne il diritto di prelazione del confinante, lo stesso si applica anche alle cooperative di imprenditori agricoli che utilizzano, per lo svolgimento delle attività agricole, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero, forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. In tal caso almeno la metà degli amministratori e dei soci deve essere in possesso della qualifica di Coltivatore Diretto (risultante dall’iscrizione al Registro delle Imprese).

Recentemente i Giudici di legittimità hanno ribadito che “nessuna previsione normativa attribuisce alle società agricola di capitali il diritto alla prelazione agraria” (Cass. Civ. Sez. III, n. 32917/2023).

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L’istituto dell’assegnazione della casa familiare[1] è regolato dall’art. 337 sexies del Codice civile. Si tratta di un provvedimento con il quale il giudice definisce l’ambiente familiare in cui verranno a collocarsi i figli della coppia dopo la crisi.

Esso non viene concepito come una forma di mantenimento del coniuge più debole o come un’obbligazione pecuniaria derivante da separazione e/o divorzio, bensì come un modo per assicurare al genitore che trascorre più tempo con i figli il godimento della casa[2]. Come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 308 del 2008, l’assegnazione della casa familiare non si fonda più sul criterio dell’affidamento della prole (questo sin dalle modiche apportate alla precedente formulazione della norma, contenuta nell’art. 155 quater c.c.), ma viene condizione agli interessi dei figli.

Per questo motivo, l’assegnazione si qualifica come realizzazione di un principio di rango costituzionale, quello della responsabilità genitoriale, enucleato nell’art. 30 Cost. Il mantenimento e l’educazione dei figli sono obblighi gravanti su ciascun genitore ed essi comportano anche la “predisposizione e conservazione dell’ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole. Sotto tale profilo, l’obbligo di mantenimento si sostanzia, quindi, nell’assicurare ai figli la idoneità della dimora, intesa quale luogo di formazione e sviluppo della personalità psico-fisica degli stessi” (Corte cost. n. 308 del 2008, 3.1 cons. dir.).

Generalmente, l’assegnazione viene comunque decisa partendo dalla sussistenza in capo al genitore richiedente di un titolo di proprietà dell’immobile o di titolo di altra natura (es: comodato)[3]. Del resto, tale istituto può configurarsi anche come strumento per riequilibrare i rapporti economici tra i coniugi, in quanto il giudice ne terrà conto ad esempio nella definizione dell’assegno divorzile (come per altro viene evidenziato nel primo comma, seconda parte, dello stesso art. 337 sexies c.c. In ogni caso, è bene evidenziare che la Corte di Cassazione (Cass. n. 22266 del 2020) ha ribadito che le ragioni dei genitori possono essere valutate e prese in considerazione dal giudice per l’assegnazione solo fintanto che non si pongano in conflitto con quanto necessario per salvaguardare i minori. In sostanza, non possono porsi in contrasto con il best interest of the child o supremo interesse del minore (affermato non solo in Costituzione, ma in molte fonti di rango europeo ed internazionale, a partire dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989).

L’assegnazione viene descritta, grazie alla riforma introdotta dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, come un istituto flessibile, suscettibile di adeguarsi alle nuove esigenze che il minore potrebbe maturare nel corso del tempo. Laddove il genitore assegnatario dovesse contrarre nuovo matrimonio o convivere more uxorio (fuori dal matrimonio) oppure cessare di vivere nella casa in questione, il giudice non andrà automaticamente a revocare l’assegnazione, ma dovrà, in via preliminare, verificare quale sia la decisione più confacente al minore e alle sue esigenze di vita (Corte cost. n. 379 del 2007, n. 356 del 1994 e n. 87 del 2007).

La decadenza dall’assegnazione non consegue quindi di diritto al verificarsi di determinate circostanze indicate dalla norma, ma sono subordinate ad una verifica in concreto dell’interesse della prole, mantenendosi così in linea con il c.d. statuto costituzionale del minore contenuto negli artt. 30-31 Cost.

Il tema è tornato di recente ad attirare l’attenzione della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha finito, in ogni caso, per confermare un orientamento ormai piuttosto consolidato.
La Cassazione qualifica come elemento centrale e fondamentale dell’assegnazione della casa familiare l’interesse dei figli, a cui va data priorità rispetto alle necessità economiche del genitore. E’ il figlio, minore o maggiorenne non autosufficiente, il vero e proprio destinatario della casa familiare, e ciò a prescindere delle condizioni economiche, magari anche di difficoltà, del genitore collocatario.

La questione è stata affrontata, per l’appunto, in due ordinanze dello scorso maggio.

Nell’ordinanza n. 13138 del 13 maggio 2025, la Cassazione ha affermato che la casa familiare non può essere assegnata al genitore richiedente laddove i figli non abitino stabilmente in quell’immobile, anche qualora essi abbiano espresso il desiderio di farvi ritorno in futuro. In tal caso, verrebbe meno uno dei presupposti essenziali per l’assegnazione vale a dire la convivenza tra genitore e prole.

Non è altresì possibile assegnare la casa nel caso di richiesta fondata sulla temporanea situazione di difficoltà economica in cui si sta trovando il genitore che avanza l’istanza.

Il medesimo orientamento interpretativo è confermato nell’ordinanza n. 12249 del 9 maggio 2025, la quale compie alcune interessanti osservazioni sulle finalità dell’istituto codicistico. Lo scopo dell’assegnazione viene individuato nel garantire al figlio la permanenza nel luogo in cui ha stabilito i propri affetti e il centro della propria vita, evitando stravolgimenti che possano impattare sul suo sano e corretto sviluppo. Anche in questo provvedimento, la Corte di Cassazione ha escluso che i bisogni del genitore richiedente possano in qualche modo condizionare la decisione del giudice.

Da quanto affermato dalla Suprema Corte, è chiaro che l’interesse del figlio, quale titolare di una sorta di diritto alla continuità abitativa[4], deve essere il faro che guida le scelte relative all’assegnazione della casa. Ne consegue quindi che non possano prevalere su questo eventuali bisogni e necessità dei genitori, che possono eventualmente essere considerati ai fini dell’applicazione di altri istituti (es: assegno divorzile, assegno di mantenimento). La conservazione dell’habitat domestico, inteso come “centro degli affetti […] e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare” è il primo elemento per individuare il genitore a cui sia preferibile affidare la casa, anche nell’ipotesi in cui si sia allontanato dalla stessa prima della introduzione del giudizio (Cass. civ. n. n. 32231 del 2018).

Nel caso in cui, nel corso del tempo, il minore dovesse diventare economicamente autosufficiente o, in ogni caso, non abbisognasse più di quella abitazione, potrà venir ordinato al coniuge assegnatario il rilascio dell’immobile, poiché è venuta meno la ragion d’essere dell’istituto.

L’assegnazione della casa può cessare anche nell’ipotesi in cui il genitore assegnatario smetta di convivere con la propria prole. Infatti, “nessun provvedimento di assegnazione di porzioni di casa familiare, ovvero di altre unità immobiliari che non costituiscono habitat dei figli, può rendersi in favore del genitore non convivente con la prole, restando estranea, nella fattispecie, ogni valutazione relativa alla ponderazione degli interessi di natura solo economica o abitativa dei genitori” (Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.12249 del 09/05/2025).

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Bibliografia e sitografia:

https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/separazione-spetta-casa-familiare-figli-vivono-altrove-condizione/5527.html

https://www.misterlex.it/cassazione-civile/2025/12249/

Commento art. 337 sexies c.c. (codice LaTribuna, ed. 2025, a cura di Luigi Tramontano).

Corte cost. n. 308 del 29 luglio 2008 in cortecostituzionale.it 

  1. Delli Priscoli, L’assegnazione della casa famiglia, in https://www.scuolamagistratura.it/

https://www.studiolegalefabrizi.it/assegnazione-della-casa-familiare-a-chi-spetta-e-perche/

https://www.aiaf-avvocati.it/articolo/2064/l-assegnazione-della-casa-familiare-si-estende-anche-a-mobili-ed-arredi

Cass.civ. sez. I ord. 25 giugno 2025 n.17095

  1. Vassallo, L’esecuzione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, in Rivista AIAF, n. 2, 2020, pp. 149-155.

https://www.aiaf-avvocati.it/articolo/1455/l-assegnazione-della-casa-coniugale-risponde-all-effettivo-interesse-della-prole

[1] Intesa estensivamente dalla giurisprudenza di legittimità. Dapprima in Cass. 7865 del 1994, ma anche in n. 16691/2024, viene identificata non solo con l’immobile in cui si svolge la vita familiare, ma anche con i mobili, gli arredi, i servizi e le pertinenze.

[2] Trattasi di un “un atipico diritto personale di godimento (e non un diritto reale), previsto nell’esclusivo interesse dei figli e non nell’interesse del coniuge affidatario” secondo la giurisprudenza di legittimità, come indicato in G. Vassallo, L’esecuzione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, in Rivista AIAF, n. 2, 2020, pp. 149-155.

[3] Cass. 20139/2013: “in tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può legittimamente imporre a carico di un genitore, quale modalità di adempimento dell’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, il pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare, trattandosi di voce di spesa sufficientemente determinata e strumentale alla soddisfazione delle esigenze in vista delle quali detto obbligo è disposto”.

[4] Per altro di recente, la Corte costituzionale (sentenze nn. 79 e 44 del 2020) ha stabilito che il diritto all’abitazione (a prescindere da quale abitazione si tratti) «rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» ed è compito dello Stato garantirlo. Pur non essendo espressamente previsto dalla Carta fondamentale, deve dunque essere incluso nel catalogo dei diritti inviolabili. Ne consegue che, sebbene le ragioni del coniuge non possano definire di per sé la scelta relativa all’assegnazione della casa familiare, l’eventuale mancanza di una casa per colui che presente richiesta di assegnazione non può essere messa in secondo piano. Nella maggior parte dei casi viene assegnata al coniuge affidatario (o collocatario) prevalente o esclusivo dei figli, ma potrebbe accadere che il genitore affidatario in percentuale minoritaria sia privo di un’abitazione e quindi possa risultare assegnatario della casa familiare per disporre, nel tempo in cui i figli gli sono affidati, di un luogo in cui tenerli con sé.

Nell’ambito di una crisi familiare, anche la calendarizzazione delle vacanze estive può rappresentare un punto di scontro fra i coniugi. Poiché in genere i conflitti e le tensioni si riverberano soprattutto sulla prole, è opportuno cercare di definire in modo chiaro e preciso quanto tempo passeranno i figli con ciascun genitore nel corso della stagione estiva.

La regolamentazione delle vacanze è divenuta importante anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di riforma del processo civile (L. n. 206 del 26 novembre 2021), che ha previsto l’obbligo di predisposizione, all’interno dei procedimenti concernenti il minore, del c.d. piano genitoriale. Esso consiste nell’illustrazione del piano educativo e di accudimento del minore, comprensivo anche di un calendario di visite. L’art. 473 bis 12 c.p.c., ultimo comma stabilisce, infatti, la necessaria allegazione di un documento nel quale vengono elencati e descritti «gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute».

Nella Relazione Illustrativa al Decreto-legge, vengono esplicitate le ragioni che sorreggono l’introduzione di questo nuovo elemento. La sua redazione prevede che entrambi i genitori vadano a prospettare con chiarezza i tratti principali del proprio “progetto educativo e di accudimento del minore”. In questo modo, verrà fornito al giudice un chiaro quadro della situazione concreta in cui versa il minore, cosa che gli consentirà di adottare provvedimenti capaci di adattarsi meglio alle condizioni di vita e alle abitudini del singolo bambino.

Tornando alla calendarizzazione delle vacanze, si può constatare come, nella maggior parte dei casi, il regime di affidamento dei figli minorenni è quello condiviso. Pertanto, le vacanze rientrano nella regolamentazione del diritto di visita. Nel caso in cui la separazione o il divorzio siano consensuali, le parti stipulano un accordo in cui definiscono con alcune statuizioni di massima la gestione delle vacanze estive (ad esempio nell’accordo di negoziazione assistita). Altrimenti tale aspetto verrà definito dal Tribunale in sede contenziosa. Poiché le vacanze sono solo una parte del periodo estivo, è bene precisare che il normale calendario di visite rimane fermo e valido durante l’estate. Questo è il nuovo orientamento su cui si è assestata la giurisprudenza con la pronuncia n. 38730/2021 della Corte di Cassazione. Può essere quindi utile un’autonoma calendarizzazione del periodo estivo, in modo da rispettare gli impegni dei genitori e da garantire al minore un rapporto continuativo con loro.

L’accordo o il Giudice indicano una data entro la quale i due genitori dovranno fissare il calendario relativo alle vacanze. Spesse volte la scelta ricade sul 31 maggio di ogni anno. I genitori si comunicano reciprocamente le settimane in cui intendono portare in vacanza i propri figli e le relative località. È più di un semplice atto di cortesia; è un obbligo di collaborazione nell’interesse educativo del minore sancito dal Codice civile all’art. 337 ter. La legge non prevede periodi massimi o minimi di permanenza presso ciascun genitore per questo periodo dell’anno. La scelta viene rimessa alla discrezionalità delle parti o del Giudice in modo da potersi adattare alle specificità della singola situazione familiare.

Nella prassi giuridica, a meno che i genitori non compiano una scelta diversa, viene stabilito il diritto per ciascun genitore di tenere con sé la prole per almeno 15 giorni, anche frazionati. In molti casi, si prevedono dalle due alle tre settimane, anche non consecutive, presso ciascun genitore, con eccezione dei bambini di età inferiore ai tre anni per cui in genere viene effettuata una suddivisione di carattere giornaliero.

Se uno dei due genitori non dovesse rispettare il calendario, tale comportamento integra una condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 388 c.p., trattandosi di un’inosservanza di un provvedimento adottato dal Tribunale. Il bene giuridico tutelato da questa norma è «l’effettività della tutela giurisdizionale, così che rileva anche la specificità dei provvedimenti afferenti all’affidamento dei minori, dal momento che le disposizioni relative all’esercizio del diritto di visita sono funzionali a garantire il mantenimento di un rapporto continuativo tra genitore non affidatario e figli» (Corte appello Taranto, 20/09/2023, n. 550).

Come precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 27995/2009, «rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire, a meno che non sussistano contrarie indicazioni di particolare gravità che devono essere comprovate, il rapporto con l’altro genitore e ciò proprio perché entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore».

Il minore ha infatti diritto a mantenere rapporti significativi e costanti con ciascun genitore, nel pieno rispetto del principio costituzionale di bigenitorialità. Non è però inusuale, soprattutto se la separazione o il divorzio sono recenti oppure se il rapporto tra i genitori è particolarmente conflittuale, che anche in presenza di una precisa regolamentazione, le parti non si attengano a quanto pattuito. Non integra, invece, un comportamento penalmente rilevante la mancata comunicazione del luogo in cui si svolgeranno le vacanze. Tuttavia, tale condotta ha senz’altro conseguenze dal punto di vista civilistico (Tribunale di Rieti, sez. G.I.P., 15.06.2011).

La collaborazione nell’interesse della famiglia è prevista esplicitamente dall’art. 143 c.c., pertanto è buona cosa informare l’ex partner rispetto ai propri spostamenti con i figli. Va fornito l’indirizzo preciso del luogo in cui si intende soggiornare, insieme a tutti i necessari contatti telefonici da poter utilizzare in caso di emergenza. Il mancato rispetto di queste previsioni potrebbe senz’altro essere lesivo per i figli, ma anche per il genitore che dovesse disattenderle. Essendovi stata una violazione del dovere di informativa nell’interesse della famiglia, l’altro genitore potrebbe presentare ricorso al giudice civile, anche ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., volto a sanzionare il comportamento del genitore inadempiente e, eventualmente, al fine di richiedere altresì una modifica del regime di affidamento del minore.

Altro aspetto interessante in tema di vacanze è quello relativo ai costi e al genitore chiamato a sostenerli. L’orientamento ormai consolidato in sede giurisprudenziale ritiene che le spese siano a carico del genitore con cui il minore trascorre le vacanze. Non si potrebbe dunque considerarle come spese di carattere straordinario, le quali, come intuibile dal nome stesso, si riferiscono ad eventi eccezionali ed imprevedibili, mentre le vacanze estive sono oggetto di una preventiva calendarizzazione concordata tra i genitori. Nel caso invece di vacanze come campiscuola, campeggi o simili, nei quali il bambino compie autonomamente la vacanza, i genitori si dovranno preventivamente accordare per la gestione delle spese.

Un’altra questione dibattuta riguarda l’assegno di mantenimento, in relazione alle vacanze trascorse con chi è obbligato a corrisponderlo. Sul punto la Corte di Cassazione ha specificato che il genitore non collocatario è tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento anche per il periodo estivo in cui terrà il figlio con sé (Corte di Cassazione n. 18869/2014).

Infine, un ultimo tema di interesse è quello della vacanza che si svolge all’estero. In questo caso, serve sicuramente il consenso dell’altro genitore, il quale viene spesso fornito, in via generale ed anticipata, con il consenso all’emissione del passaporto o della carta d’identità valida per l’espatrio dei figli. Tale consenso è in genere previsto negli accordi di negoziazione assistita o oggetto di statuizione nel provvedimento giudiziale. Può essere declinato in vari modi, ad esempio accettando lo svolgimento delle vacanze solo in determinati luoghi. Se nulla è previsto, occorre chiedere il consenso dell’altro genitore, in modo che possa avvenire il rilascio dei documenti.

Il genitore potrà revocare il permesso in qualsiasi momento, presentandosi in Questura con una valida motivazione. In tal caso, l’altro genitore potrà rivolgersi al giudice tutelare che, compiuti gli accertamenti e le valutazioni su tutte le ragioni sollevate, potrà autorizzare il rilascio del documento valido all’espatrio. Potrebbe essere negata l’autorizzazione in presenza di legittime giustificazioni come, ad esempio, nel caso di viaggi in località rischiose a causa di situazioni politicamente instabili o guerre, ovvero nel caso in cui sussista il fondato timore che il genitore utilizzi la vacanza per portare i figli a vivere con sé all’estero.

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Il proprietario di un fondo rustico decide di alienarlo pertanto, reperito un potenziale acquirente, stipula con il medesimo un contratto preliminare di compravendita.

La prelazione agraria permette in primis all’affittuario o, nel caso di sua inesistenza o in mancanza in capo al medesimo dei requisiti richiesti dalla legge, al proprietario confinante di essere preferito a terzi acquirenti nell’acquisto di un fondo agricolo a parità di condizioni. L’istituto mira a favorire l’accorpamento dei fondi agricoli per migliorare la coltivazione e la redditività. Per tale ragione, l’art. 8 della legge 590/65 richiede che il venditore notifichi con lettera raccomandata la proposta di vendita (denuntiatio) al coltivatore, che ha 30 giorni per esercitare il suo diritto.

Dalla ricostruzione della fattispecie oggetto della pronuncia della Cassazione emergono due profili problematici.

Uno riguarda il momento in cui acquista effetto la comunicazione di voler esercitare la prelazione agraria. L’affittuario, nella specie, spedisce tale comunicazione prima della notifica della revoca della denuntiatio, ma la lettera del prelazionario giunge a destinazione dopo la revoca stessa.

Un altro riguarda proprio l’ammissibilità della revoca della denuntiatio nel periodo previsto dalla legge per l’esercizio del diritto (di accettazione dei termini contrattuali) del prelazionario.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12883 del 22 giugno 2016, ha sancito l’irrevocabilità della denuntiatio entro il termine di 30 giorni. Nel caso esaminato, il proprietario del terreno, per un ripensamento sulla convenienza dell’affare, aveva revocato la proposta prima di ricevere l’accettazione dell’avente diritto. L’affittuario tuttavia, aveva già inviato la propria accettazione entro i 30 giorni. La Corte ha stabilito che l’invio dell’accettazione prima della scadenza non influisce sulla revocabilità della proposta, ma il venditore non può revocarla prima che siano trascorsi i 30 giorni, poiché ciò lederebbe il diritto del prelazionario.

Sul piano sostanziale, il diritto di proprietà consente al titolare di disporre del bene, ma non può influire negativamente sul diritto di prelazione. La revoca della proposta prima della scadenza dei 30 giorni priverebbe l’avente diritto della possibilità di valutare correttamente l’offerta. La Cassazione ha chiarito che il proprietario resta vincolato in attesa della decisione del prelazionario durante tutto il termine.

Sotto il primo profilo, i giudici di legittimità hanno dunque precisato che l’accettazione del prelazionario soggiace al principio della ricezione: come avviene per tutti gli atti unilaterali recettizi, anche quello con cui si esercita la prelazione agraria ha effetto nel momento in cui viene portato a conoscenza (o giunge al domicilio) del destinatario.

In altri termini, l’avente diritto che comunica la volontà di esercitare la prelazione agraria entro il termine di trenta giorni dalla denuntiatio acquisisce il diritto al trasferimento dell’immobile a proprio favore, anche in caso di intervenuto ritiro della denuntiatio stessa.

Sotto il secondo profilo, la Suprema Corte ha statuito che la proposta del venditore è dunque una proposta irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 del Codice Civile, applicabile a tutti i contratti. Quindi, una proposta di vendita fatta secondo i requisiti della legge 590/65 non può essere revocata prima del termine di 30 giorni.

Dal momento in cui riceve la comunicazione dei termini del contratto, che il proprietario intende concludere per l’alienazione del bene, l’affittuario deve dunque poter esercitare il proprio diritto di prelazione agraria per tutto il periodo previsto dalla legge a tal fine.

Lo Studio Legale Pozzati assiste privati, imprese agricole e professionisti del settore nella gestione di tutte le problematiche connesse al diritto agrario, con particolare attenzione agli aspetti contrattuali, alle dinamiche di prelazione e alle controversie in materia di compravendita di fondi rustici. Qualora intendiate approfondire i profili giuridici legati alla denuntiatio, all’esercizio del diritto di prelazione o all’irrevocabilità delle proposte contrattuali, è possibile richiedere una consulenza specifica volta a valutare il singolo caso, anche alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali. Lo Studio offre inoltre consulenza in diritto civile, societario e successorio, garantendo un supporto completo e puntuale nei procedimenti stragiudiziali e giudiziali.

Hai acquistato la tua nuova casa unifamiliare con giardino, ma al confine con il vicino insiste solamente un basso muro, in prossimità del quale il vicino ha piantato da tempo una siepe.

Desideri una maggior privacy e particolarmente una maggior sicurezza. Che fare?

Come noto la distanza minima fra le costruzioni è di 3 metri (ma i regolamenti comunali possono stabilire distanze maggiori). La nozione di costruzione comprende qualunque opera non completamente interrata avente i requisiti della solidità e della immobilizzazione rispetto al suolo (ad esempio non si considera costruzione un chiosco che poggia al suolo senza fondamenta).

Un muro può essere qualificato come muro di cinta quando ha determinate caratteristiche, ovverosia quando è destinato a recingere una proprietà (con la funzione impedirne l’ingresso a persone, animali e/o cose, ovvero per impedire che il vicino guardi), ha una altezza inferiore a 3 metri, emerge dal suolo ed ha entrambe le facce isolate dalle altre costruzioni.

Un muro isolato è definibile in negativo come un muro a facce libere, inferiore a 3 metri di altezza, che non ha la funzione di recinzione o di delimitare il confine.

I muri di cinta e/o isolati si distinguono dai muri di fabbrica, che svolgono una diversa funzione o che sono costruiti in previsione di far parte di un edificio.

Ai muri di cinta e/o isolati è applicabile la disciplina prevista dall’art. 878 c.c. in ordine all’esenzione dal rispetto delle distanze tra le costruzioni su fondi finitimi.

Ed infatti, non si considerano costruzioni, ai fini del predetto calcolo delle distanze, i muri di cinta e muri isolati di altezza inferiore a 3 metri. I muri di cinta più alti di 3 metri sono invece equiparati in tutto e per tutto a muri di fabbrica (ovverosia ad una costruzione) e quindi a norma dell’art. 873 c.c. devono rispettare le distanze legali per le costruzioni e il vicino deve rispettarle rispetto ad essi.

Nel caso di fondi a dislivello, occorre distinguere se quest’ultimo corrisponde al declivio naturale ovvero se è creato dall’opera dell’uomo. Nel primo caso non è considerato costruzione, ai fini dell’osservanza delle distanze legali tra costruzioni su fondi finitimi,  il muro che, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostengo e contenimento del declivio naturale. Nel secondo caso, invece, deve essere considerato costruzione in senso tecnico-giuridico il muro che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento di un terrapieno creato dall’opera artificiale dell’uomo.

Si da per presupposto che il muro che separa le proprietà, sia un muro di cinta, in quanto non solo inferiore a 3 metri di altezza e realizzato con la finalità di delimitare i due fondi finitimi bensì, perché al più atto a sostenere e contenere il declivio naturale del terreno.

Si da altresì per presupposto che il predetto muro sia posto sul confine tra i due fondi finitimi (è fondamentale prima di compiere qualsiasi azione che un tecnico effettui le opportune verifiche), e che valga per esso la presunzione di comunione sancita dall’art. 880 c.c. non riscontrandosi nessuno dei segni (esistenza di un piovente e/o di vani) cui l’art. 881 c.c. ricollega la presunzione di proprietà esclusiva. Anche qualora il primo proprietario dovesse dimostrare di aver costruito il muro a proprie spese, ciò non varrebbe a dimostrare alcunché, atteso che se il muro è stato eretto (in parte) sul terreno del nuovo proprietario confinante, il muro  sarebbe acceduto al fondo di quest’ultimo.

Sul presupposto che si tratti di un muro di cinta (meglio, isolato) posto sul confine tra le due proprietà e comune ad esse, l’intenzione di innalzarlo manifestata dal nuovo proprietario trova la sua disciplina nell’art. 885 c.c. sotto la rubrica Innalzamento del muro comune:

Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata. Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell’art. 874 c.c.

Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che la esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggior spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall’esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore.

Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.”.

Ne consegue che il secondo proprietario ha il diritto di innalzare il muro di confine, ma dovrà sostenere non solo le spese per la sopraedificazione, bensì anche quelle per l’eventuale rafforzamento e/o ricostruzione della parte di muro già esistente, in thesi non idonea a sostenere la sopraedificazione.

La facoltà di sopraelevazione, proprio in quanto svincolata dalla necessità del consenso dell’altrui comproprietario, e non trovando restrizioni nelle regole poste dagli artt. 1102 e 1108 c.c., costituisce esercizio di un vero e proprio diritto potestativo riconosciuto al secondo proprietario.

Salvo poi che non esistano esigenze tecniche che impongano di realizzare l’ingrossamento del muro sul fondo del primo proprietario, il maggior spessore del muro dovrà essere costruito sul fondo del secondo.

Il nuovo proprietario è inoltre tenuto a indennizzare il vicino per ogni danno arrecato alla proprietà di quest’ultimo a causa delle opere di innalzamento del muro e, quindi, anche per l’eventuale morte della siepe piantata presso il muro esistente (fermo restando il diritto del secondo proprietario di tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvo però quanto eventualmente previsto nei regolamenti e usi locali).

A tal riguardo, e sul presupposto che si tratti di una siepe di robinie, giacché la specie incide sulle distanze da mantenere, si segnala che questa è tenuta dalla proprietà confinante ad una altezza che eccede di molto la sommità del muro nei pressi del quale è piantata.

Ebbene, giacché si tratta di una siepe di robinie, essa doveva essere piantata ad una distanza di almeno 2 metri dal confine (salvo però quanto eventualmente previsto nei regolamenti e usi locali).

Non vale nel caso di specie la deroga prevista nell’ultimo comma dell’art. 892 c.c., giusta la quale la distanza di 2 metri non si deve osservare se sul confine esiste un muro divisorio, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Ne consegue che il nuovo proprietario, secondo quanto previsto nell’’art. 894 c.c., può esigere che l’attuale siepe sia estirpata, salvo naturalmente che il vicino non abbia nel frattempo acquistato (per usucapione ad esempio) il diritto di tenere la siepe a distanza minore di quella legalmente consentita.

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L’obbligo del genitore di mantenere il figlio non cessa al sopraggiungere della maggiore età di questo, ma perdura fino al momento il figlio non è divenuto economicamente autosufficiente. Dispone in tal senso l’art. 337-septies c.c.: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”.

In caso però di contrasto tra genitore e figlio maggiorenne in merito alla sussistenza (meglio, alla permanenza) dell’obbligo di mantenimento, i giudici sono chiamati a contemperare due opposte esigenze: da un lato c’è l’esigenza del figlio a ricevere un mantenimento nel periodo necessario a terminare il suo percorso formativo (di studio e/o professionale) e il suo inserimento in società, condizioni queste tutte ritenute indispensabili ai fini dell’accesso al mercato del lavoro e al raggiungimento dell’indipendenza economica. Sotto questo profilo possiamo dire il figlio, una volta divenuto maggiorenne, ha il compito sociale (prima che giuridico) di mettersi nelle condizioni di essere economicamente indipendente, e il suo mantenimento da parte del genitore è definito temporalmente in funzione del raggiungimento di quel compito. Dal lato opposto c’è invece l’esigenza del genitore a non essere obbligato a mantenere il figlio per un tempo indeterminato, specialmente per i casi in cui la condizione di insufficienza economica sia imputabile alle scelte del figlio, e ciò anche al fine di scongiurare locupletazioni ingiuste. Il contemperamento di queste due opposte esigenze si risolve nella individuazione del momento e, quindi, delle circostanze di fatto al cui verificarsi cessa l’obbligo del genitore di mantenere il figlio maggiorenne.

Ora, per quanto l’individuazione delle suddette circostanze di fatto sia tutt’altro che agevole nella prassi (giacché numerose sono le variabili che possono influire nella situazione), possiamo provare a compendiarle in due categorie: A) raggiunta indipendenza economica del figlio; B) imputabilità al figlio del permanere della condizione di insufficienza economica. La prima categoria di circostanze di fatto il cui verificarsi comporta la cessazione dell’obbligo di mantenimento a carico del genitore, è anche la meno controversa e si ricava facilmente a contrario dalla stessa norma che quell’obbligo sancisce: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” (art. 337-septies c.c.). E’ evidente che se l’assegno di mantenimento può essere disposto in favore dei figli maggiorenni esclusivamente laddove economicamente non autosufficienti, la raggiunta indipendenza economica fa venir meno il presupposto per l’obbligo di mantenimento a carico del genitore. Ma non solo. La raggiunta indipendenza economica del figlio ha efficacia tombale sull’obbligo di mantenimento a carico del genitore, il quale (obbligo) non rivive se il figlio dovesse in futuro ritrovarsi in stato di non autosufficienza economica (Cass. n. 12063/2017: “il diritto all’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore. Né assume rilievo di sopravvenire di circostanza ulteriori, come nella specie il fatto del licenziamento, le quali non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno”). In altri termini, il conseguimento dell’indipendenza economica del figlio non coincide con l’instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, ma con il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l’acquisto della autonomia economica (Cass. n. 21773/2008). Va a questo punto osservato come l’onere di dimostrare la suddetta circostanza di fatto (ovverosia la raggiunta indipendenza economica del figlio) grava sul genitore: è, infatti, consolidato in giurisprudenza (ancorché l’art. 337-septies c.c. non ne faccia parola) l’orientamento secondo il quale incombe al genitore, che chiede la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, l’onere di provare che quest’ultimo ha raggiunto l’indipendenza economica. L’indipendenza economica, infatti, configurandosi quale fatto estintivo di una obbligazione ex lege, deve essere dimostrata dal genitore che ne deduce il raggiungimento. Ed invero più che i guadagni (i quali possono anche essere contenuti), ai fini della cessazione del diritto al mantenimento si richiede che l’attività lavorativa sia caratterizzata da una qualche stabilità (Cass. n. 13354/2017: “Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne viene meno nel momento in cui il genitore soggetto all’obbligo di versare il relativo assegno sia in grado di provare che il figlio ha raggiunto l’autosufficienza economica: circostanza, quest’ultima, che non può dirsi realizzata nel caso in cui il figlio maggiorenne sia titolare di un contratto di apprendistato. Viceversa, in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti, il soggetto deve essere considerato economicamente autosufficiente”).

La seconda categoria di circostanze di fatto il cui verificarsi comporta la cessazione dell’obbligo di mantenimento a carico del genitore, è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale e attiene ai casi in cui il mancato inserimento nel mondo del lavoro del figlio maggiorenne è causato da una sua negligenza o dipende da fatto a lui imputabile per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l’esercizio di un’idonea attività lavorativa (Cass. n. 21773/2008).

La giurisprudenza precisa altresì che la determinazione del limite di persistenza dell’obbligo al mantenimento non deve avvenire in astratto ma sulla base del concreto apprezzamento del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie per concludere gli studi intrapresi e conseguire un titolo (cioè una formazione) indispensabile ai fini dell’accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarre profitto dalle opportunità offertegli, per inescusabile trascuratezza o per libera scelta (Cass. n. 8221/2006).

Va poi tenuto conto del fatto che la valutazione operata dal giudice in merito alla condotta colposa del figlio maggiorenne, utilizza criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età: esemplificando, man mano che il figlio cresce le sue scelte vengono giudicate con un rigore sempre maggiore, fino ad arrivare all’età (quella nella quale d’ordinario il percorso formativo e di studi è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società) in cui la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale costituisce per la giurisprudenza da sé sola, in assenza di ragioni individuali specifiche, un indicatore forte d’inerzia colpevole (Cass. n. 12952/2016).

Anche in questo caso (così come abbiamo veduto per l’ipotesi sub A) incombe al genitore, che chiede la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, l’onere di provare l’imputabilità al figlio della condizione di insufficienza economica. Ne consegue che il genitore, al fine di far cessare l’obbligo di mantenimento reclamato dal figlio, dovrebbe dimostrare che quest’ultimo persiste in un atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini e la sua professionalità, ovvero che ha rifiutato occasioni di lavoro o anche che sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua libera scelta. I molti provvedimenti che si registrano in materia hanno provato a definire i vari aspetti della questione. Ad esempio, secondo la giurisprudenza, deve escludersi in via di principio che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio maggiorenne che rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata a quella in cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi e non velleitari interessi siano rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui tali aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate (Cass. n. 4765/2002). E’ stato poi affermato come non sia possibile prefissare, a priori e in astratto, un preciso termine cronologico massimo all’obbligo di mantenimento, occorrendo invece che dal genitore sia data la prova che il figlio, messo in condizioni di rendersi economicamente autonomo, non abbia saputo o voluto, per inescusabile trascuratezza, o per discutibile scelta, o per neghittosità, o per il nutrimento come abbiamo poc’anzi accennato di aspirazioni eccessive o velleitarie, conseguire l’autonomia economica auspicata dal genitore ed in ogni modo da quest’ultimo facilitata (Cass. n. 8221/2006, che ha riformato la decisione con la quale in appello l’obbligo del mantenimento era stato previsto fino al compimento dell’età di 26 anni, sua scorta della considerazione che un giovane laureato in biologia intorno a quell’età può reperire un impiego). Peculiari a questo proposito sono i casi caratterizzati da lunghi periodi trascorsi dai figli all’università senza risultati apprezzabili, casi in cui i giudici hanno per lo più revocato il diritto all’assegno (Cass. n. 9109/1999 che ha escluso la persistenza dell’obbligo di mantenimento di un figlio di 35 anni lontano dal conseguimento della laurea in medicina presso la quale era iscritto da 15 anni; Cass. n. 2338/2006, fattispecie in cui una figlia, ancora in attesa di laurea, avevano compiuto 33 anni). In un caso è stata accertata la colpevole inerzia della figlia di 27 anni, la quale dopo 10 anni non aveva ancora conseguito la laurea triennale in psicologia ed aveva rifiutato una congrua offerta di lavoro procuratale dal genitore (Appello Catania 13.07.2017). In una diversa occasione, invece, è stato confermato l’obbligo di mantenimento in favore di un ragazzo di 29 anni, laureato in giurisprudenza e figlio di professionisti di alto livello, impegnato a completare la sua formazione nella prospettiva di un inserimento adeguato alle sue aspirazioni e potenzialità (Cass. n. 4765/2002).

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L’utilizzo di barriere, naturali o artificiali, che si interpongono fra la coltura trattata con prodotti fitosanitari e l’area sensibile da proteggere, non solo è consentito bensì è prescritto dalla normativa in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari quale misura integrativa rispetto a quella principale di precauzione (o di mitigazione) costituita dalle fasce di rispetto.

Se è vero, infatti, che l’ampiezza della fascia di rispetto (non trattata) può variare in funzione del tipo di coltura (più questa si sviluppa in altezza, più la fascia da rispettare sarà ampia) e del tipo di prodotto impiegato, detta ampiezza può essere ridotta in caso di uso combinato di altre misure di contenimento della deriva, tra le quali appunto figura anche l’utilizzo di barriere naturali o artificiali.

A tal riguardo trovano applicazione i regolamenti adottati dagli enti comunali sull’utilizzo di prodotti fitosanitari, redatti sulla scorta dell’art. B alla DGR n. 1082/2019.

Il regolamento comunale ha sempre quale riferimento normativo la direttiva europea 2009/128CE, recepita dall’ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 150/2012 e segnatamente poi con il Decreto Interministeriale 22/01/2014 cd PAN (Piano di Azione Nazionale) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: Il PAN, in particolare, ha definito gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi dei prodotti fitosanitari con l’obiettivo di salvaguardare gli utilizzatori di detti prodotti e la popolazione interessata.

Il PAN prevede che le Regioni predispongano delle linee guida di utilizzo dei prodotti fitosanitari, in conformità a quanto previsto nel Piano stesso.

Con DGR n. 1262/2016, in recepimento del PAN, la Regione Veneto ha approvato gli indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione comunale per l’utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate da popolazione.

Con DGR n. 1082/2019 sono stati aggiornati e ridefiniti i suddetti indirizzi e la proposta di regolamentazione comunale, in particolare inserendo una combinazione obbligatoria di misure atte al contenimento della deriva, e prescrizioni aggiuntive per i trattamenti fitosanitari delle aree adiacenti a quelle frequentate dalla popolazione.

Al fine di contenere i rischi connessi all’effetto deriva, è obbligatorio effettuare i trattamenti in modo tale da evitare che le miscele raggiungano, fra l’altro, gli edifici privati e le relative pertinenze, evitando altresì di trattare la fascia di rispetto così come indicato agli artt. 10 e 11 del regolamento comunale.

L’operatore che effettua il trattamento è tenuto a verificare che al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee o animali e, nel caso, a interrompere il trattamento.

Il trattamento inoltre non può essere eseguito in condizioni di vento e con modalità tali, tenuto conto dell’attrezzatura utilizzata, da provocare una deriva.

L’operatore deve inoltre utilizzare appropriati ugelli antideriva.

Qualora poi, nonostante l’adozione delle misure precauzionali imposte dalle norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento è tenuto a segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa.

Veniamo dunque all’utilizzo di barriere naturali o artificiali.  L’art. 10 del regolamento (“Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi di vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata”) pone il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 40 metri (fascia di rispetto non trattata di 40 m) in caso di prodotti classificati per gli aspetti di tossicità acuta, di cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione e lo sviluppo in categoria 1 (A/B) con indicazioni di pericolo H300 – H310 – H330 – H340 – H350 – H360 e /o contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, così classificate ai sensi del I e del VII criterio riportati nell’Allegato II del Reg. CE n. 1107/2009, ovvero in caso di prodotti in polvere per trattamenti a secco (art. 10, comma 1, lettera a).

L’art. 10 del regolamento vieta poi l’uso dei prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 30 metri (fascia di rispetto non trattata di 30 m) in caso di prodotti contenenti le indicazioni di pericolo H301 – H311 – H317 – H331 – H334 – H341 – H351 – H361 – H362 – H370 – H372 (art. 10, comma 1, lettera b).

La stessa norma stabilisce però che nel caso delle colture arboree, e ferme restando le prescrizioni più limitative riportare in etichetta del prodotto impiegato, la distanza di 30 metri può essere ridotta a 10 metri purché al momento dell’utilizzazione del prodotto fitosanitario sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di tre misure di contenimento della deriva, e di cui è obbligatoria l’adozione qualora non venga effettuata l’irrorazione tramite irroratrice a tunnel:

  • combinazione a): trattamento verso l’interno delle ultime tre file della coltura + utilizzo di ugelli che abbattono la deriva del 50% + addittivo antideriva
  • combinazione b): utilizzo di ugelli che abbattono la deriva del 50% + addittivo antideriva + siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l’altezza della coltura

Nel caso di utilizzo di prodotti fitosanitari non compresi tra quelli indicati nell’art. 10, comma 1, lettere a) e b), ferme restando le prescrizioni più limitative riportare in etichetta del prodotto impiegato, la fascia di rispetto è di almeno 10 metri, ridotta eventualmente a 5 metri dal confine purché al momento dell’utilizzazione del prodotto fitosanitario sia adottata, nel caso delle colture arboree, almeno una delle suindicate combinazioni contestuali di tre misure di contenimento della deriva, e di cui è obbligatoria l’adozione qualora non venga effettuata l’irrorazione tramite irroratrice a tunnel.

Qualora poi nella fascia di rispetto di 5 metri dal confine siano presenti, alla data di entrata in vigore del Regolamento di Polizia Rurale, filari di vigneti, i trattamenti devono essere effettuati con lancia a mano, dall’esterno verso l’interno, previo avviso al confinante e si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici, ad esclusione di quelli che riportano le frasi di pericolo di cui all’art. 10, comma 1, del regolamento. Diversamente, deve essere presente o messa a dimora una siepe naturale con porosità ottica bassa o una barriera artificiale provvisoria che superi di 1 metro l’altezza del coltura in filare.

In ogni caso, nell’esecuzione del trattamento fitosanitario su superfici agricole adiacenti alle abitazioni e loro pertinenze, fermo restando il rispetto della fascia di rispetto, è fatto obbligo di:

  • nel caso in cui i filari non siano paralleli alle abitazioni, interrompere il trattamento quando si svolta a fine filare, effettuando le voltate ed altre manovre necessarie in presenza di discontinuità della vegetazione, in modo tale che il getto di miscela sia sempre intercettato dalla vegetazione;
  • eseguire il trattamento con velocità di avanzamento della macchina irroratrice non superiore a 6 km/h ed a una pressione di esercizio non superiore a 8 bar. Al fine di garantire l’efficacia del trattamento, limitando le perdite per deriva, la distanza tra ugelli e bersaglio deve essere la minima possibile;

In caso di trattamento del terreno o delle colture mediante fumigazione o altra modalità che comporti lo sviluppo di gas, indipendentemente dall’adozione di tecniche e dispositivi specifici per l’esecuzione del trattamento, è fatto obbligo di rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle abitazioni di almeno 50 metri.

Qualora i trattamenti avvengano con irroratrici a tunnel, la fascia di rispetto non trattata è di 5 metri, e non sono necessarie ulteriori misure di contenimento della deriva in caso di uso di prodotti non facenti parte di quelli indicati nell’art. 10, comma 1, lettere a) e b).

È poi previsto un obbligo di informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari. Tra i casi un cui è previsto l’obbligo di informazione preventiva, figura quello in favore dei confinanti che ne abbiano fatto richiesta, con le modalità concordate tra le parti (in assenza di accordo, le informazioni dovranno essere fornite con le stesse modalità cin cui è pervenuta la richiesta).

Nel caso di uso non professionale di prodotti fitosanitari, dei trattamenti effettuati in prossimità di aree ad esclusivo uso privato i confinanti possono essere informati con avvisi verbali circa la data e l’ora del trattamento e di fine del divieto di accesso, dell’area interessata al trattamento e del prodotto utilizzato.

Le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi prodotti impiegati. Anche in questo caso le informazioni dovranno essere fornite con le stesse modalità cin cui è pervenuta la richiesta, tenendone adeguata registrazione.

Ai sensi dell’art. 67 del Reg. CE n. 1107/2009 i residenti possono chiedere di accedere alle informazioni contenute nei registri dei trattamenti rivolgendosi all’Autorità competente.

 

La grave emergenza causata dal Covid-19 ha indotto il Governo a sospendere le attività reputate non essenziali. Tutta la filiera agroalimentare e il settore agricolo, ritenuti strategici per l’economia e per il supporto al Paese, continueranno invece ad operare. Pertanto, gli agricoltori professionali, i coltivatori diretti, le aziende agricole sia individuali sia in forma societaria dotate di partita iva, che sono dedite alla coltivazione di terreni della propria azienda o che esercitano la coltivazione di fondi altrui a fronte della stipulazione di contratti di appalto di lavorazioni agricole non subiranno alcun arresto delle loro attività lavorative.

Cerchiamo ora di fornire qualche chiarimento in relazione ai dubbi più diffusi sorti a seguito dall’emanazione delle normative sull’emergenza Covid-19.

I lavoratori e imprenditori in ambito agricolo hanno diritto a un’indennità di solidarietà?

Nonostante l’attività agroalimentare possa proseguire senza impedimenti formali, il comparto agricolo subirà senza dubbio le conseguenze della crisi economica causata dal fermo del Paese. Si pensi, solo a titolo esemplificativo, all’impossibilità di porre in vendita, per questioni logistiche ovvero di trasporto o a fronte della chiusura dei mercati, verdura e frutta che inevitabilmente rimarrà a marcire nei campi.

Per le ragioni sopra esposte il decreto “Cura Italia” ha previsto un’indennità forfettaria erogata dall’Inps di euro 600,00 non cumulabile con altre indennità e non assegnabile né ai pensionati, né ai liberi professionisti iscritti ad una Cassa Previdenziale come gli agronomi, né a chi percepisce un reddito di cittadinanza.

Prendendo in esame anche il messaggio n. 1288 del 23 marzo 2020 dell’INPS, che fornisce dei chiarimenti attuativi rispetto al decreto, all’indennità di solidarietà possono accedere:

  • gli operai nel settore agricolo con contratto a tempo determinato, nonché le altre categorie di lavoratori iscritti neglielenchi annuali che nel 2019 abbiano lavorato almeno 50 giornate come dipendenti;
  • i liberi professionisticon regolare partita Iva attiva al 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata dell’Inps;
  • i coltivatori diretti, coloni e mezzadriiscritti alla Gestione separata dell’Inps.

In relazione a quest’ultimo punto, la formulazione letterale dell’articolo 28, comma 1, D.L. 28/2020, elenca “lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, a esclusione della gestione separata”.

La locuzione “lavoratori autonomiva intesa in senso previdenziale e non fiscale: ovverosia non si riferisce a soggetti non imprenditori che si obbligano a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente, ricevendo in cambio un corrispettivo.

Non è citata dalla norma in commento la nuova gestione previdenziale Iap che differisce dai coltivatori diretti e afferisce anche agli amministratori di società agricole, di talché allo stato non possiamo che escludere questi ultimi dall’indennizzo. Va da sé che sarebbe opportuno fare chiarezza rispetto anche a tale categoria.

I soci di società agricole iscritti a Gestione separata Inps possono richiedere l’indennità o è prevista solamente per gli imprenditori individuali?

Il decreto Cura Italia, a differenza del precedente articolo 27 D.L. 18/2020non fa alcun riferimento al requisito della titolarità di partita Iva. Ciò induce a ritenere che l’indennizzo vada concesso a tutti coloro che risultino iscritti come soci di società (quali i partecipanti a Snc artigiane, i soci lavoratori di Srl nonché i soci di società semplici agricole che si occupino della coltivazione del fondo).

Se possiedo un orto o un piccolo appezzamento di terreno coltivato per usi familiari, posso recarmi a svolgere i lavori agronomici stagionali?

Sono molti gli italiani che coltivano piccoli appezzamenti adibiti ad orto o con ulivi, viti e alberi da frutto. Ancora ci riferiamo a coloro che allevano qualche animale da cortile o da stalla per consumo proprio e della famiglia di carne, uova e latte. Ci riferiamo a una categoria di soggetti che professionalmente esercita tutt’altra attività o che percepisce una pensione che costituisce il suo reddito: si tratta pertanto di chi è dedica alla coltivazione di piccoli appezzamenti o all’allevamento di pochi animali esclusivamente a titolo di passione personale ed hobby, adibendo il raccolto solo ad uso familiare.

Malgrado le limitazioni imposte alla circolazione per il contenimento del coronavirus depongano per un divieto rispetto a questi hobbisti di spostarsi, giacché non sono soggetti muniti di partita iva e non si rinvengono tra quelli indicati dalla norma, è da ritenersi indispensabile analizzare la ratio della norma, non soffermandosi esclusivamente al dettato letterale. Appare evidente che l’intento del legislatore sia di preservare il raccolto, nonché accudire e mantenere in vita gli animali. Va da sé che se tale è lo scopo dei decreti-legge, poco conta se le aree agricole e gli allevamenti siano professionali oppure di piccole dimensioni familiari. La ratio è preservare il settore primario, i prodotti alimentari e la sopravvivenza degli animali: per nulla rileva se le quantità siano bastevoli a far fronte solo alle esigenze familiari o di una più vasta comunità.

Per tali ragioni appare logico consentire anche agli “hobbisti” lo spostamento purché giustificato dalla necessità improrogabile di eseguire delle pratiche agronomiche e la cui mancanza possa compromettere il raccolto o, ancor più pacificamente, di evitare la morte degli animali (ad esempio il bisogno quotidiano e indifferibile di fornire viveri ed acqua agli animali).

Occasionalmente presto la mia attività lavorativa gratuita nei fondi di proprietà di mio padre: malgrado l’emergenza covid-19, posso continuare a soccorrerlo?

Per rispondere a questo quesito analizziamo innanzitutto la normativa di carattere generale preesistente ai decreti della pandemia Covid-19. L’articolo 74 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, prevede la possibilità in ambito agricolo di fornire prestazioni gratuite di parenti fino al 4° grado.

La prestazione deve essere svolta in modo occasionale ovvero in modo ricorrente soltanto per un breve periodo di tempo a titolo di aiuto (ad esempio se il parente è malato) e non deve essere inquadrata come rapporto di lavoro né deve essere prevista alcuna iscrizione nella gestione assicurativa di competenza e non va effettuata alcuna comunicazione a riguardo.

Al riguardo la circolare n. 37 del 10 giugno 2013 emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha specificato che la prestazione gratuita tra parenti può essere svolta in modo particolare da chi è già pensionato oppure da chi svolge una prestazione lavorativa a tempo pieno presso un altro datore di lavoro.

Ebbene, l’art. 105 del decreto Cura Italia prevede l’estensione di prestazioni gratuite fornite anche da parenti fino al 6° grado (anziché fino al 4° grado) per tutto il periodo dell’emergenza. Sono quindi consentiti gli spostamenti motivati da tale ragione. Va da sé che al termine della pandemia si ritornerà all’applicazione del limite di parentela previgente.

 

 

 

In questo periodo di emergenza causato dal Covid-19 e in ragione del susseguirsi di molteplici decreti del Governo (da ultimo il decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19) che limitano la libertà delle persone, molti genitori separati o divorziati si trovano in grande difficoltà nel comprendere quali siano gli spostamenti loro consentiti per quanto concerne l’esercizio del diritto di visita ai figli. Si segnala che ora la fattispecie è stata depenalizzata e pertanto la violazione delle norme comporterà esclusivamente delle sanzioni di natura amministrativa, permangono tuttavia le conseguenze penali previste in caso di dichiarazione mendace a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.).

Cercheremo di analizzare in modo semplice e chiaro le domande più frequenti in materia.

La madre dei miei figli mi impedisce di andare a prenderli, adducendo che è vietato uscire ed è pericoloso per la salute dei minori: devo rinunciare ai miei diritti di visita fino al termine delle limitazioni di spostamento causate dal coronavirus?

Mio marito si rifiuta di venire a prendere i figli nei giorni e orari previsti dal Tribunale, sostenendo che questi spostamenti sono vietati: ha ragione?

Innanzitutto, è pacifico che il diritto del figlio di trascorrere un tempo adeguato con ciascun genitore è da intendersi ricompreso in una delle situazioni di necessità (o di assoluta urgenza qualora il trasferimento coinvolgesse comuni diversi) e pertanto gli spostamenti per prendere e/o riportare i figli dall’altro genitore sono consentiti. Nessun genitore può quindi opporsi e venire meno al rispetto di quanto stabilito nei provvedimenti di separazione o divorzio.

Sul sito istituzionale il Governo in data 10 marzo ha precisato che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.

In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Milano con provvedimento del 11 marzo 2020, sancendo che seppur la madre si fosse temporaneamente trasferita in altra regione le parti dovevano attenersi alle prescrizioni di cui al verbale di separazione consensuale ritenendosi questo vincolante ai fini del collocamento e frequentazioni con il padre e motivando che sia il decreto ministeriale in data 8 che in data 9 marzo 2020 non vietano l’esercizio di tale diritto che pertanto prevale anche rispetto alle limitazioni di spostamenti in regioni diverse.
Appare in ogni caso pacifico e di buonsenso che entrambi i genitori si comportino responsabilmente e prestino tutte le cautele indispensabili e prescritte dal Governo per proteggere la prole da ogni contagio. Ne consegue che il diritto di visita non troverà applicazione qualora il genitore non collocatario fosse risultato positivo al test e fosse sottoposto alla misura della quarantena, ma anche in assenza di certezza assoluta della malattia, sono da evitare contatti con i figli qualora si manifestassero taluni sintomi associabili al coronavirus.

Sono già separato di fatto e mi sono trasferito in immobile diverso dalla casa coniugale. Il ricorso è già depositato in Tribunale, ma l’udienza presidenziale è stata rinviata e non ho i provvedimenti del Tribunale: posso comunque esercitare il diritto di visita e tenere presso di me i miei figli?

Ho affidato incarico ad un legale per procedere alla separazione dal coniuge e, a fronte della insostenibilità della convivenza, mi sono già trasferito in altra abitazione. Ho diritto di frequentare i miei figli, nonostante non vi sia ancora un procedimento in Tribunale e un provvedimento del Giudice?

I provvedimenti del Governo indicano espressamente che in questo periodo di emergenza i rapporti con i genitori non collocatari vanno preservati e sono da ritenersi una situazione di necessità e/o di assoluta urgenza, ma precisano testualmente che sono consentiti secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

Va da sé che attenendosi ad una interpretazione letterale il diritto di visita non sarebbe consentito a tutti coloro che non posseggono ancora un provvedimento del Giudice.

Pare in tal caso fondamentale non limitarsi all’analisi delle singole parole espresse dal legislatore, ma avvalersi dell’interpretazione teleologica ovverosia attribuire un significato che risulti coerente con “l’intenzione del legislatore” e dunque con la fattispecie che la norma intende regolamentare e il suo scopo.

In tal caso è pacifico che la ratio della norma emanata dal Governo sia quella di tutelare il rapporto e la frequentazione tra genitore e figli, nonostante l’emergenza e le vigenti restrizioni agli spostamenti. Per analogia dunque, appare fondato ritenere che tutte le situazioni di separazione già in atto, seppur ancora sprovviste di un provvedimento del Tribunale, siano meritevoli di tutela quanto quelle previste letteralmente dalla disposizione. Va da sé che in assenza di provvedimento del Tribunale, non basterà asserire che è in corso la separazione e lo spostamento è conseguente alla gestione concordata della prole, ma condicio sine qua non dovrà essere la dimostrazione della fondatezza delle proprie asserzioni a mezzo di un titolo idoneo quale: documenti comprovanti l’esistenza di una pratica di separazione (lettere di legali, proposte, trattative tra legali, corrispondenza tra il cliente e l’avvocato, etc.), la concreta dimostrazione che le parti sono assistite da uno o più legali dei quali dovrà essere fornito il nominativo, o, ad meliora, un ricorso depositato in Tribunale seppur non ancora esaminato dal Giudice e alle cui condizioni ci si sta attenendo.

Siamo una coppia separata, entrambi lavoriamo nonostante l’emergenza e abbiamo un figlio di tre anni. Possiamo portarlo e riprenderlo quotidianamente dai nonni residenti in altro Comune o un nonno recarsi presso la nostra abitazione per accudirlo in nostra assenza?

Qualora i genitori siano obbligati a recarsi al lavoro, in quanto occupati in uno dei settori ritenuti necessari e quindi ancora in attività, i genitori si troveranno nella condizione di doversi avvalere del servizio di babysitting con riguardo alla prole che non può essere lasciata da sola ovvero abbandonata a se stessa, particolarmente se in tenera età. Il servizio di babysitting può essere validamente sostituito da un familiare che si presta ad occuparsi della prole. Rientrano dunque nei casi di assoluta urgenza o di situazione di necessità, tutti gli spostamenti indispensabili a portare e riprendere i figli dai nonni (o altro familiare), negli orari in cui il genitore comprovi di essere stato impegnato nella propria attività lavorativa.

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