La gestione delle vacanze estive in caso di separazione o divorzio

Nell’ambito di una crisi familiare, anche la calendarizzazione delle vacanze estive può rappresentare un punto di scontro fra i coniugi. Poiché in genere i conflitti e le tensioni si riverberano soprattutto sulla prole, è opportuno cercare di definire in modo chiaro e preciso quanto tempo passeranno i figli con ciascun genitore nel corso della stagione estiva.

La regolamentazione delle vacanze è divenuta importante anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di riforma del processo civile (L. n. 206 del 26 novembre 2021), che ha previsto l’obbligo di predisposizione, all’interno dei procedimenti concernenti il minore, del c.d. piano genitoriale. Esso consiste nell’illustrazione del piano educativo e di accudimento del minore, comprensivo anche di un calendario di visite. L’art. 473 bis 12 c.p.c., ultimo comma stabilisce, infatti, la necessaria allegazione di un documento nel quale vengono elencati e descritti «gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute».

Nella Relazione Illustrativa al Decreto-legge, vengono esplicitate le ragioni che sorreggono l’introduzione di questo nuovo elemento. La sua redazione prevede che entrambi i genitori vadano a prospettare con chiarezza i tratti principali del proprio “progetto educativo e di accudimento del minore”. In questo modo, verrà fornito al giudice un chiaro quadro della situazione concreta in cui versa il minore, cosa che gli consentirà di adottare provvedimenti capaci di adattarsi meglio alle condizioni di vita e alle abitudini del singolo bambino.

Tornando alla calendarizzazione delle vacanze, si può constatare come, nella maggior parte dei casi, il regime di affidamento dei figli minorenni è quello condiviso. Pertanto, le vacanze rientrano nella regolamentazione del diritto di visita. Nel caso in cui la separazione o il divorzio siano consensuali, le parti stipulano un accordo in cui definiscono con alcune statuizioni di massima la gestione delle vacanze estive (ad esempio nell’accordo di negoziazione assistita). Altrimenti tale aspetto verrà definito dal Tribunale in sede contenziosa. Poiché le vacanze sono solo una parte del periodo estivo, è bene precisare che il normale calendario di visite rimane fermo e valido durante l’estate. Questo è il nuovo orientamento su cui si è assestata la giurisprudenza con la pronuncia n. 38730/2021 della Corte di Cassazione. Può essere quindi utile un’autonoma calendarizzazione del periodo estivo, in modo da rispettare gli impegni dei genitori e da garantire al minore un rapporto continuativo con loro.

L’accordo o il Giudice indicano una data entro la quale i due genitori dovranno fissare il calendario relativo alle vacanze. Spesse volte la scelta ricade sul 31 maggio di ogni anno. I genitori si comunicano reciprocamente le settimane in cui intendono portare in vacanza i propri figli e le relative località. È più di un semplice atto di cortesia; è un obbligo di collaborazione nell’interesse educativo del minore sancito dal Codice civile all’art. 337 ter. La legge non prevede periodi massimi o minimi di permanenza presso ciascun genitore per questo periodo dell’anno. La scelta viene rimessa alla discrezionalità delle parti o del Giudice in modo da potersi adattare alle specificità della singola situazione familiare.

Nella prassi giuridica, a meno che i genitori non compiano una scelta diversa, viene stabilito il diritto per ciascun genitore di tenere con sé la prole per almeno 15 giorni, anche frazionati. In molti casi, si prevedono dalle due alle tre settimane, anche non consecutive, presso ciascun genitore, con eccezione dei bambini di età inferiore ai tre anni per cui in genere viene effettuata una suddivisione di carattere giornaliero.

Se uno dei due genitori non dovesse rispettare il calendario, tale comportamento integra una condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 388 c.p., trattandosi di un’inosservanza di un provvedimento adottato dal Tribunale. Il bene giuridico tutelato da questa norma è «l’effettività della tutela giurisdizionale, così che rileva anche la specificità dei provvedimenti afferenti all’affidamento dei minori, dal momento che le disposizioni relative all’esercizio del diritto di visita sono funzionali a garantire il mantenimento di un rapporto continuativo tra genitore non affidatario e figli» (Corte appello Taranto, 20/09/2023, n. 550).

Come precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 27995/2009, «rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire, a meno che non sussistano contrarie indicazioni di particolare gravità che devono essere comprovate, il rapporto con l’altro genitore e ciò proprio perché entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore».

Il minore ha infatti diritto a mantenere rapporti significativi e costanti con ciascun genitore, nel pieno rispetto del principio costituzionale di bigenitorialità. Non è però inusuale, soprattutto se la separazione o il divorzio sono recenti oppure se il rapporto tra i genitori è particolarmente conflittuale, che anche in presenza di una precisa regolamentazione, le parti non si attengano a quanto pattuito. Non integra, invece, un comportamento penalmente rilevante la mancata comunicazione del luogo in cui si svolgeranno le vacanze. Tuttavia, tale condotta ha senz’altro conseguenze dal punto di vista civilistico (Tribunale di Rieti, sez. G.I.P., 15.06.2011).

La collaborazione nell’interesse della famiglia è prevista esplicitamente dall’art. 143 c.c., pertanto è buona cosa informare l’ex partner rispetto ai propri spostamenti con i figli. Va fornito l’indirizzo preciso del luogo in cui si intende soggiornare, insieme a tutti i necessari contatti telefonici da poter utilizzare in caso di emergenza. Il mancato rispetto di queste previsioni potrebbe senz’altro essere lesivo per i figli, ma anche per il genitore che dovesse disattenderle. Essendovi stata una violazione del dovere di informativa nell’interesse della famiglia, l’altro genitore potrebbe presentare ricorso al giudice civile, anche ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., volto a sanzionare il comportamento del genitore inadempiente e, eventualmente, al fine di richiedere altresì una modifica del regime di affidamento del minore.

Altro aspetto interessante in tema di vacanze è quello relativo ai costi e al genitore chiamato a sostenerli. L’orientamento ormai consolidato in sede giurisprudenziale ritiene che le spese siano a carico del genitore con cui il minore trascorre le vacanze. Non si potrebbe dunque considerarle come spese di carattere straordinario, le quali, come intuibile dal nome stesso, si riferiscono ad eventi eccezionali ed imprevedibili, mentre le vacanze estive sono oggetto di una preventiva calendarizzazione concordata tra i genitori. Nel caso invece di vacanze come campiscuola, campeggi o simili, nei quali il bambino compie autonomamente la vacanza, i genitori si dovranno preventivamente accordare per la gestione delle spese.

Un’altra questione dibattuta riguarda l’assegno di mantenimento, in relazione alle vacanze trascorse con chi è obbligato a corrisponderlo. Sul punto la Corte di Cassazione ha specificato che il genitore non collocatario è tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento anche per il periodo estivo in cui terrà il figlio con sé (Corte di Cassazione n. 18869/2014).

Infine, un ultimo tema di interesse è quello della vacanza che si svolge all’estero. In questo caso, serve sicuramente il consenso dell’altro genitore, il quale viene spesso fornito, in via generale ed anticipata, con il consenso all’emissione del passaporto o della carta d’identità valida per l’espatrio dei figli. Tale consenso è in genere previsto negli accordi di negoziazione assistita o oggetto di statuizione nel provvedimento giudiziale. Può essere declinato in vari modi, ad esempio accettando lo svolgimento delle vacanze solo in determinati luoghi. Se nulla è previsto, occorre chiedere il consenso dell’altro genitore, in modo che possa avvenire il rilascio dei documenti.

Il genitore potrà revocare il permesso in qualsiasi momento, presentandosi in Questura con una valida motivazione. In tal caso, l’altro genitore potrà rivolgersi al giudice tutelare che, compiuti gli accertamenti e le valutazioni su tutte le ragioni sollevate, potrà autorizzare il rilascio del documento valido all’espatrio. Potrebbe essere negata l’autorizzazione in presenza di legittime giustificazioni come, ad esempio, nel caso di viaggi in località rischiose a causa di situazioni politicamente instabili o guerre, ovvero nel caso in cui sussista il fondato timore che il genitore utilizzi la vacanza per portare i figli a vivere con sé all’estero.

Se vuoi approfondire come gestire con quanta più serenità possibile il periodo delle vacanze estive, non esitare a contattare un esperto di diritto di famiglia come l’Avvocato Pozzati. Una consulenza mirata può fare la differenza per trovare una soluzione personalizzata per gestire al meglio la tua situazione.

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