Obbligo al mantenimento dei figli maggiorenni

L’obbligo del genitore di mantenere il figlio non cessa al sopraggiungere della maggiore età di questo, ma perdura fino al momento il figlio non è divenuto economicamente autosufficiente. Dispone in tal senso l’art. 337-septies c.c.: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”.

In caso però di contrasto tra genitore e figlio maggiorenne in merito alla sussistenza (meglio, alla permanenza) dell’obbligo di mantenimento, i giudici sono chiamati a contemperare due opposte esigenze: da un lato c’è l’esigenza del figlio a ricevere un mantenimento nel periodo necessario a terminare il suo percorso formativo (di studio e/o professionale) e il suo inserimento in società, condizioni queste tutte ritenute indispensabili ai fini dell’accesso al mercato del lavoro e al raggiungimento dell’indipendenza economica. Sotto questo profilo possiamo dire il figlio, una volta divenuto maggiorenne, ha il compito sociale (prima che giuridico) di mettersi nelle condizioni di essere economicamente indipendente, e il suo mantenimento da parte del genitore è definito temporalmente in funzione del raggiungimento di quel compito. Dal lato opposto c’è invece l’esigenza del genitore a non essere obbligato a mantenere il figlio per un tempo indeterminato, specialmente per i casi in cui la condizione di insufficienza economica sia imputabile alle scelte del figlio, e ciò anche al fine di scongiurare locupletazioni ingiuste. Il contemperamento di queste due opposte esigenze si risolve nella individuazione del momento e, quindi, delle circostanze di fatto al cui verificarsi cessa l’obbligo del genitore di mantenere il figlio maggiorenne.

Ora, per quanto l’individuazione delle suddette circostanze di fatto sia tutt’altro che agevole nella prassi (giacché numerose sono le variabili che possono influire nella situazione), possiamo provare a compendiarle in due categorie: A) raggiunta indipendenza economica del figlio; B) imputabilità al figlio del permanere della condizione di insufficienza economica. La prima categoria di circostanze di fatto il cui verificarsi comporta la cessazione dell’obbligo di mantenimento a carico del genitore, è anche la meno controversa e si ricava facilmente a contrario dalla stessa norma che quell’obbligo sancisce: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” (art. 337-septies c.c.). E’ evidente che se l’assegno di mantenimento può essere disposto in favore dei figli maggiorenni esclusivamente laddove economicamente non autosufficienti, la raggiunta indipendenza economica fa venir meno il presupposto per l’obbligo di mantenimento a carico del genitore. Ma non solo. La raggiunta indipendenza economica del figlio ha efficacia tombale sull’obbligo di mantenimento a carico del genitore, il quale (obbligo) non rivive se il figlio dovesse in futuro ritrovarsi in stato di non autosufficienza economica (Cass. n. 12063/2017: “il diritto all’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore. Né assume rilievo di sopravvenire di circostanza ulteriori, come nella specie il fatto del licenziamento, le quali non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno”). In altri termini, il conseguimento dell’indipendenza economica del figlio non coincide con l’instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, ma con il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l’acquisto della autonomia economica (Cass. n. 21773/2008). Va a questo punto osservato come l’onere di dimostrare la suddetta circostanza di fatto (ovverosia la raggiunta indipendenza economica del figlio) grava sul genitore: è, infatti, consolidato in giurisprudenza (ancorché l’art. 337-septies c.c. non ne faccia parola) l’orientamento secondo il quale incombe al genitore, che chiede la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, l’onere di provare che quest’ultimo ha raggiunto l’indipendenza economica. L’indipendenza economica, infatti, configurandosi quale fatto estintivo di una obbligazione ex lege, deve essere dimostrata dal genitore che ne deduce il raggiungimento. Ed invero più che i guadagni (i quali possono anche essere contenuti), ai fini della cessazione del diritto al mantenimento si richiede che l’attività lavorativa sia caratterizzata da una qualche stabilità (Cass. n. 13354/2017: “Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne viene meno nel momento in cui il genitore soggetto all’obbligo di versare il relativo assegno sia in grado di provare che il figlio ha raggiunto l’autosufficienza economica: circostanza, quest’ultima, che non può dirsi realizzata nel caso in cui il figlio maggiorenne sia titolare di un contratto di apprendistato. Viceversa, in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti, il soggetto deve essere considerato economicamente autosufficiente”).

La seconda categoria di circostanze di fatto il cui verificarsi comporta la cessazione dell’obbligo di mantenimento a carico del genitore, è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale e attiene ai casi in cui il mancato inserimento nel mondo del lavoro del figlio maggiorenne è causato da una sua negligenza o dipende da fatto a lui imputabile per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l’esercizio di un’idonea attività lavorativa (Cass. n. 21773/2008).

La giurisprudenza precisa altresì che la determinazione del limite di persistenza dell’obbligo al mantenimento non deve avvenire in astratto ma sulla base del concreto apprezzamento del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie per concludere gli studi intrapresi e conseguire un titolo (cioè una formazione) indispensabile ai fini dell’accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarre profitto dalle opportunità offertegli, per inescusabile trascuratezza o per libera scelta (Cass. n. 8221/2006).

Va poi tenuto conto del fatto che la valutazione operata dal giudice in merito alla condotta colposa del figlio maggiorenne, utilizza criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età: esemplificando, man mano che il figlio cresce le sue scelte vengono giudicate con un rigore sempre maggiore, fino ad arrivare all’età (quella nella quale d’ordinario il percorso formativo e di studi è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società) in cui la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale costituisce per la giurisprudenza da sé sola, in assenza di ragioni individuali specifiche, un indicatore forte d’inerzia colpevole (Cass. n. 12952/2016).

Anche in questo caso (così come abbiamo veduto per l’ipotesi sub A) incombe al genitore, che chiede la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, l’onere di provare l’imputabilità al figlio della condizione di insufficienza economica. Ne consegue che il genitore, al fine di far cessare l’obbligo di mantenimento reclamato dal figlio, dovrebbe dimostrare che quest’ultimo persiste in un atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini e la sua professionalità, ovvero che ha rifiutato occasioni di lavoro o anche che sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua libera scelta. I molti provvedimenti che si registrano in materia hanno provato a definire i vari aspetti della questione. Ad esempio, secondo la giurisprudenza, deve escludersi in via di principio che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio maggiorenne che rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata a quella in cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi e non velleitari interessi siano rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui tali aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate (Cass. n. 4765/2002). E’ stato poi affermato come non sia possibile prefissare, a priori e in astratto, un preciso termine cronologico massimo all’obbligo di mantenimento, occorrendo invece che dal genitore sia data la prova che il figlio, messo in condizioni di rendersi economicamente autonomo, non abbia saputo o voluto, per inescusabile trascuratezza, o per discutibile scelta, o per neghittosità, o per il nutrimento come abbiamo poc’anzi accennato di aspirazioni eccessive o velleitarie, conseguire l’autonomia economica auspicata dal genitore ed in ogni modo da quest’ultimo facilitata (Cass. n. 8221/2006, che ha riformato la decisione con la quale in appello l’obbligo del mantenimento era stato previsto fino al compimento dell’età di 26 anni, sua scorta della considerazione che un giovane laureato in biologia intorno a quell’età può reperire un impiego). Peculiari a questo proposito sono i casi caratterizzati da lunghi periodi trascorsi dai figli all’università senza risultati apprezzabili, casi in cui i giudici hanno per lo più revocato il diritto all’assegno (Cass. n. 9109/1999 che ha escluso la persistenza dell’obbligo di mantenimento di un figlio di 35 anni lontano dal conseguimento della laurea in medicina presso la quale era iscritto da 15 anni; Cass. n. 2338/2006, fattispecie in cui una figlia, ancora in attesa di laurea, avevano compiuto 33 anni). In un caso è stata accertata la colpevole inerzia della figlia di 27 anni, la quale dopo 10 anni non aveva ancora conseguito la laurea triennale in psicologia ed aveva rifiutato una congrua offerta di lavoro procuratale dal genitore (Appello Catania 13.07.2017). In una diversa occasione, invece, è stato confermato l’obbligo di mantenimento in favore di un ragazzo di 29 anni, laureato in giurisprudenza e figlio di professionisti di alto livello, impegnato a completare la sua formazione nella prospettiva di un inserimento adeguato alle sue aspirazioni e potenzialità (Cass. n. 4765/2002).

Se vuoi approfondire come tutelare al meglio i tuoi diritti o capire quando e come può cessare l’obbligo di mantenimento, non esitare a contattare un esperto di diritto di famiglia come l’avvocato Pozzati: una consulenza mirata può fare la differenza per trovare la soluzione più giusta e personalizzata per la tua situazione.

error: Il contenuto di questo sito è protetto.