Trattamenti fitosanitari e prescrizioni protettive

L’utilizzo di barriere, naturali o artificiali, che si interpongono fra la coltura trattata con prodotti fitosanitari e l’area sensibile da proteggere, non solo è consentito bensì è prescritto dalla normativa in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari quale misura integrativa rispetto a quella principale di precauzione (o di mitigazione) costituita dalle fasce di rispetto.

Se è vero, infatti, che l’ampiezza della fascia di rispetto (non trattata) può variare in funzione del tipo di coltura (più questa si sviluppa in altezza, più la fascia da rispettare sarà ampia) e del tipo di prodotto impiegato, detta ampiezza può essere ridotta in caso di uso combinato di altre misure di contenimento della deriva, tra le quali appunto figura anche l’utilizzo di barriere naturali o artificiali.

A tal riguardo trovano applicazione i regolamenti adottati dagli enti comunali sull’utilizzo di prodotti fitosanitari, redatti sulla scorta dell’art. B alla DGR n. 1082/2019.

Il regolamento comunale ha sempre quale riferimento normativo la direttiva europea 2009/128CE, recepita dall’ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 150/2012 e segnatamente poi con il Decreto Interministeriale 22/01/2014 cd PAN (Piano di Azione Nazionale) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: Il PAN, in particolare, ha definito gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi dei prodotti fitosanitari con l’obiettivo di salvaguardare gli utilizzatori di detti prodotti e la popolazione interessata.

Il PAN prevede che le Regioni predispongano delle linee guida di utilizzo dei prodotti fitosanitari, in conformità a quanto previsto nel Piano stesso.

Con DGR n. 1262/2016, in recepimento del PAN, la Regione Veneto ha approvato gli indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione comunale per l’utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate da popolazione.

Con DGR n. 1082/2019 sono stati aggiornati e ridefiniti i suddetti indirizzi e la proposta di regolamentazione comunale, in particolare inserendo una combinazione obbligatoria di misure atte al contenimento della deriva, e prescrizioni aggiuntive per i trattamenti fitosanitari delle aree adiacenti a quelle frequentate dalla popolazione.

Al fine di contenere i rischi connessi all’effetto deriva, è obbligatorio effettuare i trattamenti in modo tale da evitare che le miscele raggiungano, fra l’altro, gli edifici privati e le relative pertinenze, evitando altresì di trattare la fascia di rispetto così come indicato agli artt. 10 e 11 del regolamento comunale.

L’operatore che effettua il trattamento è tenuto a verificare che al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee o animali e, nel caso, a interrompere il trattamento.

Il trattamento inoltre non può essere eseguito in condizioni di vento e con modalità tali, tenuto conto dell’attrezzatura utilizzata, da provocare una deriva.

L’operatore deve inoltre utilizzare appropriati ugelli antideriva.

Qualora poi, nonostante l’adozione delle misure precauzionali imposte dalle norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento è tenuto a segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa.

Veniamo dunque all’utilizzo di barriere naturali o artificiali.  L’art. 10 del regolamento (“Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi di vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata”) pone il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 40 metri (fascia di rispetto non trattata di 40 m) in caso di prodotti classificati per gli aspetti di tossicità acuta, di cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione e lo sviluppo in categoria 1 (A/B) con indicazioni di pericolo H300 – H310 – H330 – H340 – H350 – H360 e /o contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, così classificate ai sensi del I e del VII criterio riportati nell’Allegato II del Reg. CE n. 1107/2009, ovvero in caso di prodotti in polvere per trattamenti a secco (art. 10, comma 1, lettera a).

L’art. 10 del regolamento vieta poi l’uso dei prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 30 metri (fascia di rispetto non trattata di 30 m) in caso di prodotti contenenti le indicazioni di pericolo H301 – H311 – H317 – H331 – H334 – H341 – H351 – H361 – H362 – H370 – H372 (art. 10, comma 1, lettera b).

La stessa norma stabilisce però che nel caso delle colture arboree, e ferme restando le prescrizioni più limitative riportare in etichetta del prodotto impiegato, la distanza di 30 metri può essere ridotta a 10 metri purché al momento dell’utilizzazione del prodotto fitosanitario sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di tre misure di contenimento della deriva, e di cui è obbligatoria l’adozione qualora non venga effettuata l’irrorazione tramite irroratrice a tunnel:

  • combinazione a): trattamento verso l’interno delle ultime tre file della coltura + utilizzo di ugelli che abbattono la deriva del 50% + addittivo antideriva
  • combinazione b): utilizzo di ugelli che abbattono la deriva del 50% + addittivo antideriva + siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l’altezza della coltura

Nel caso di utilizzo di prodotti fitosanitari non compresi tra quelli indicati nell’art. 10, comma 1, lettere a) e b), ferme restando le prescrizioni più limitative riportare in etichetta del prodotto impiegato, la fascia di rispetto è di almeno 10 metri, ridotta eventualmente a 5 metri dal confine purché al momento dell’utilizzazione del prodotto fitosanitario sia adottata, nel caso delle colture arboree, almeno una delle suindicate combinazioni contestuali di tre misure di contenimento della deriva, e di cui è obbligatoria l’adozione qualora non venga effettuata l’irrorazione tramite irroratrice a tunnel.

Qualora poi nella fascia di rispetto di 5 metri dal confine siano presenti, alla data di entrata in vigore del Regolamento di Polizia Rurale, filari di vigneti, i trattamenti devono essere effettuati con lancia a mano, dall’esterno verso l’interno, previo avviso al confinante e si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici, ad esclusione di quelli che riportano le frasi di pericolo di cui all’art. 10, comma 1, del regolamento. Diversamente, deve essere presente o messa a dimora una siepe naturale con porosità ottica bassa o una barriera artificiale provvisoria che superi di 1 metro l’altezza del coltura in filare.

In ogni caso, nell’esecuzione del trattamento fitosanitario su superfici agricole adiacenti alle abitazioni e loro pertinenze, fermo restando il rispetto della fascia di rispetto, è fatto obbligo di:

  • nel caso in cui i filari non siano paralleli alle abitazioni, interrompere il trattamento quando si svolta a fine filare, effettuando le voltate ed altre manovre necessarie in presenza di discontinuità della vegetazione, in modo tale che il getto di miscela sia sempre intercettato dalla vegetazione;
  • eseguire il trattamento con velocità di avanzamento della macchina irroratrice non superiore a 6 km/h ed a una pressione di esercizio non superiore a 8 bar. Al fine di garantire l’efficacia del trattamento, limitando le perdite per deriva, la distanza tra ugelli e bersaglio deve essere la minima possibile;

In caso di trattamento del terreno o delle colture mediante fumigazione o altra modalità che comporti lo sviluppo di gas, indipendentemente dall’adozione di tecniche e dispositivi specifici per l’esecuzione del trattamento, è fatto obbligo di rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle abitazioni di almeno 50 metri.

Qualora i trattamenti avvengano con irroratrici a tunnel, la fascia di rispetto non trattata è di 5 metri, e non sono necessarie ulteriori misure di contenimento della deriva in caso di uso di prodotti non facenti parte di quelli indicati nell’art. 10, comma 1, lettere a) e b).

È poi previsto un obbligo di informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari. Tra i casi un cui è previsto l’obbligo di informazione preventiva, figura quello in favore dei confinanti che ne abbiano fatto richiesta, con le modalità concordate tra le parti (in assenza di accordo, le informazioni dovranno essere fornite con le stesse modalità cin cui è pervenuta la richiesta).

Nel caso di uso non professionale di prodotti fitosanitari, dei trattamenti effettuati in prossimità di aree ad esclusivo uso privato i confinanti possono essere informati con avvisi verbali circa la data e l’ora del trattamento e di fine del divieto di accesso, dell’area interessata al trattamento e del prodotto utilizzato.

Le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi prodotti impiegati. Anche in questo caso le informazioni dovranno essere fornite con le stesse modalità cin cui è pervenuta la richiesta, tenendone adeguata registrazione.

Ai sensi dell’art. 67 del Reg. CE n. 1107/2009 i residenti possono chiedere di accedere alle informazioni contenute nei registri dei trattamenti rivolgendosi all’Autorità competente.

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