Diritto di visita ai tempi del Covid-19

In questo periodo di emergenza causato dal Covid-19 e in ragione del susseguirsi di molteplici decreti del Governo (da ultimo il decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19) che limitano la libertà delle persone, molti genitori separati o divorziati si trovano in grande difficoltà nel comprendere quali siano gli spostamenti loro consentiti per quanto concerne l’esercizio del diritto di visita ai figli. Si segnala che ora la fattispecie è stata depenalizzata e pertanto la violazione delle norme comporterà esclusivamente delle sanzioni di natura amministrativa, permangono tuttavia le conseguenze penali previste in caso di dichiarazione mendace a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.).

Cercheremo di analizzare in modo semplice e chiaro le domande più frequenti in materia.

La madre dei miei figli mi impedisce di andare a prenderli, adducendo che è vietato uscire ed è pericoloso per la salute dei minori: devo rinunciare ai miei diritti di visita fino al termine delle limitazioni di spostamento causate dal coronavirus?

Mio marito si rifiuta di venire a prendere i figli nei giorni e orari previsti dal Tribunale, sostenendo che questi spostamenti sono vietati: ha ragione?

Innanzitutto, è pacifico che il diritto del figlio di trascorrere un tempo adeguato con ciascun genitore è da intendersi ricompreso in una delle situazioni di necessità (o di assoluta urgenza qualora il trasferimento coinvolgesse comuni diversi) e pertanto gli spostamenti per prendere e/o riportare i figli dall’altro genitore sono consentiti. Nessun genitore può quindi opporsi e venire meno al rispetto di quanto stabilito nei provvedimenti di separazione o divorzio.

Sul sito istituzionale il Governo in data 10 marzo ha precisato che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.

In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Milano con provvedimento del 11 marzo 2020, sancendo che seppur la madre si fosse temporaneamente trasferita in altra regione le parti dovevano attenersi alle prescrizioni di cui al verbale di separazione consensuale ritenendosi questo vincolante ai fini del collocamento e frequentazioni con il padre e motivando che sia il decreto ministeriale in data 8 che in data 9 marzo 2020 non vietano l’esercizio di tale diritto che pertanto prevale anche rispetto alle limitazioni di spostamenti in regioni diverse.
Appare in ogni caso pacifico e di buonsenso che entrambi i genitori si comportino responsabilmente e prestino tutte le cautele indispensabili e prescritte dal Governo per proteggere la prole da ogni contagio. Ne consegue che il diritto di visita non troverà applicazione qualora il genitore non collocatario fosse risultato positivo al test e fosse sottoposto alla misura della quarantena, ma anche in assenza di certezza assoluta della malattia, sono da evitare contatti con i figli qualora si manifestassero taluni sintomi associabili al coronavirus.

Sono già separato di fatto e mi sono trasferito in immobile diverso dalla casa coniugale. Il ricorso è già depositato in Tribunale, ma l’udienza presidenziale è stata rinviata e non ho i provvedimenti del Tribunale: posso comunque esercitare il diritto di visita e tenere presso di me i miei figli?

Ho affidato incarico ad un legale per procedere alla separazione dal coniuge e, a fronte della insostenibilità della convivenza, mi sono già trasferito in altra abitazione. Ho diritto di frequentare i miei figli, nonostante non vi sia ancora un procedimento in Tribunale e un provvedimento del Giudice?

I provvedimenti del Governo indicano espressamente che in questo periodo di emergenza i rapporti con i genitori non collocatari vanno preservati e sono da ritenersi una situazione di necessità e/o di assoluta urgenza, ma precisano testualmente che sono consentiti secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

Va da sé che attenendosi ad una interpretazione letterale il diritto di visita non sarebbe consentito a tutti coloro che non posseggono ancora un provvedimento del Giudice.

Pare in tal caso fondamentale non limitarsi all’analisi delle singole parole espresse dal legislatore, ma avvalersi dell’interpretazione teleologica ovverosia attribuire un significato che risulti coerente con “l’intenzione del legislatore” e dunque con la fattispecie che la norma intende regolamentare e il suo scopo.

In tal caso è pacifico che la ratio della norma emanata dal Governo sia quella di tutelare il rapporto e la frequentazione tra genitore e figli, nonostante l’emergenza e le vigenti restrizioni agli spostamenti. Per analogia dunque, appare fondato ritenere che tutte le situazioni di separazione già in atto, seppur ancora sprovviste di un provvedimento del Tribunale, siano meritevoli di tutela quanto quelle previste letteralmente dalla disposizione. Va da sé che in assenza di provvedimento del Tribunale, non basterà asserire che è in corso la separazione e lo spostamento è conseguente alla gestione concordata della prole, ma condicio sine qua non dovrà essere la dimostrazione della fondatezza delle proprie asserzioni a mezzo di un titolo idoneo quale: documenti comprovanti l’esistenza di una pratica di separazione (lettere di legali, proposte, trattative tra legali, corrispondenza tra il cliente e l’avvocato, etc.), la concreta dimostrazione che le parti sono assistite da uno o più legali dei quali dovrà essere fornito il nominativo, o, ad meliora, un ricorso depositato in Tribunale seppur non ancora esaminato dal Giudice e alle cui condizioni ci si sta attenendo.

Siamo una coppia separata, entrambi lavoriamo nonostante l’emergenza e abbiamo un figlio di tre anni. Possiamo portarlo e riprenderlo quotidianamente dai nonni residenti in altro Comune o un nonno recarsi presso la nostra abitazione per accudirlo in nostra assenza?

Qualora i genitori siano obbligati a recarsi al lavoro, in quanto occupati in uno dei settori ritenuti necessari e quindi ancora in attività, i genitori si troveranno nella condizione di doversi avvalere del servizio di babysitting con riguardo alla prole che non può essere lasciata da sola ovvero abbandonata a se stessa, particolarmente se in tenera età. Il servizio di babysitting può essere validamente sostituito da un familiare che si presta ad occuparsi della prole. Rientrano dunque nei casi di assoluta urgenza o di situazione di necessità, tutti gli spostamenti indispensabili a portare e riprendere i figli dai nonni (o altro familiare), negli orari in cui il genitore comprovi di essere stato impegnato nella propria attività lavorativa.

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